Esenzione bollo per acquisto auto a basse emissioni e contributi per la demolizione

Data apertura: 22/03/2018

Aperto

L’iniziativa si inquadra nell’ambito delle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico e concorre al raggiungimento dei valori limite di particolato e di ossidi di azoto in atmosfera, imposti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Sono previste le seguenti agevolazioni:

  1. contributo di € 90 per la demolizione di veicoli (motocarro, autocarro, autovettura, ecc.) inquinanti, appartenenti alle classi emissive di seguito riportate, nel periodo 2 gennaio – 31 dicembre 2018. La data a cui fare riferimento è quella del certificato di presa in carico rilasciato dal centro di raccolta autorizzato alla demolizione.
  2. esenzione dal pagamento della tassa auto per il triennio 2018 – 2020 per chi, nel corso del 2018, acquista (o acquisisce in regime di locazione finanziaria) un’autovettura, nuova o usata, con le caratteristiche di seguito dettagliate, per uso privato e, contestualmente, demolisce un veicolo inquinante. Per le auto nuove occorre fare riferimento alla data di immatricolazione, per quelle usate alla data dell’atto di acquisto trascritto al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). Il veicolo oggetto di demolizione deve essere intestato al proprietario/locatario dell’auto nuova o a persona appartenente al suo stesso nucleo familiare. A ciascun veicolo demolito può essere associato l’acquisto di una sola autovettura.
  3. riduzione del 50% della tassa auto per tre anni d’imposta, a decorrere da quello di immatricolazione, per i veicoli nuovi di fabbrica con alimentazione ibrida elettrica e benzina/gasolio dotati di strumentazione di ricarica esterna (plug in), acquistati tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020.
L’esenzione triennale dal pagamento della tassa auto è cumulabile con il contributo per la demolizione e, se più favorevole, ingloba anche il beneficio previsto per l’acquisto di veicoli dotati di strumentazione di ricarica esterna.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA DESTINARE ALLA ROTTAMAZIONE
Per usufruire dell’agevolazione gli autoveicoli demoliti, a prescindere dalla cilindrata, devono appartenere ad una delle seguenti classi emissive (dato riportato sulla carta di circolazione):
  • Euro 0 benzina o diesel, non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE o 93/59/CEE
  • Euro 1 a benzina o diesel, omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A o 93/59/CEE;
  • Euro 2 diesel, omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, o 98/77/CE;
  • Euro 3 diesel, omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A,  2001/1/CE  fase  A,  2001/27/CE, 2001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A;
  • autoveicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL, omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0 oppure EURO 1 a benzina.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI DA ACQUISTARE

L’autovettura acquistata o acquistata in leasing, nuova di fabbrica o usata, deve appartenere alla categoria M1 (destinata al trasporto di persone, avente non più di otto posti a sedere, oltre a quello del conducente), di cilindrata non superiore a 2.000 cc, e appartenente alla classe emissiva Euro 5 o Euro 6 con alimentazione bifuel (benzina GPL o benzina/metano), ibrida (benzina/elettrica) o a benzina. Non sono ammesse al beneficio le autovetture alimentate a gasolio (diesel). 

L’acquisto deve avvenire, nel corso del 2018, da parte della medesima persona fisica, o di componenti dello stesso nucleo familiare anagrafico, che risulti proprietario di un veicolo demolito nel 2018, avente le caratteristiche descritte al paragrafo precedente.
Ulteriori precisazioni
  • L’immatricolazione, o la trascrizione dell’acquisto in caso di usato, deve avvenire fra il 2 gennaio e il 31 dicembre 2018. Per le auto nuove di fabbrica l’immatricolazione può essere successiva al 31 dicembre 2018, purché il contratto di acquisto con il concessionario risulti perfezionato entro tale data.
  • Nel caso di compravendita tra privati, la data di riferimento è quella dell’autenticazione della firma apposta sull’atto di vendita.
  • Per i veicoli di nuova immatricolazione, l’esenzione decorre dal mese di immatricolazione ed ha validità triennale (36 mesi). Per i veicoli acquistati usati, l’esenzione decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’atto di acquisto trascritto al P.R.A. o, nel caso di acquisto da un concessionario, dal periodo tributario successivo all’uscita dal regime di sospensione d’imposta.
  • Il contribuente sarà tenuto al pagamento della tassa automobilistica dal mese successivo a quello di scadenza dell’esenzione, che in genere coincide con il mese di immatricolazione.
  • In caso di vendita dell’autoveicolo, entro il periodo di validità dell’agevolazione, ad un soggetto residente in Lombardia, questi continuerà a beneficiare dell’esenzione.
  • In caso di vendita a soggetto residente in altra Regione o in caso di trasferimento della residenza dell’intestatario al di fuori della Lombardia, l’esenzione cesserà, a decorrere dal periodo d’imposta successivo

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