Le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono restare aperte il sabato e la domenica?
Sì, le attività di somministrazione presenti all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono continuare la propria attività anche nel fine settimana nel rispetto delle linee guida previste. La restrizione infatti è relativa ad alcune tipologie di esercizi commerciali al dettaglio (negozi).
È consentita l’attività di parrucchieri, estetisti e di lavanderia e tintoria presenti all’interno dei centri commerciali e delle grandi strutture di vendita il sabato e la domenica?
Sì, le attività artigianali di servizio alla persona sono consentite.
I ristoranti e i bar presenti all’interno delle strutture ricettive possono proseguire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente nei confronti dei propri ospiti oltre le ore 23?
Sì, le attività di somministrazione all’interno delle strutture ricettive sono da ritenersi escluse da tale limite poiché accessorie al servizio di soggiorno reso ai propri ospiti.
Come calcolo il numero massimo di persone che possono entrare contemporaneamente all’interno della mia attività commerciale/pubblico esercizio?
Per definire il numero massimo di persone che possono permanere contemporaneamente all’interno del locale è necessario fare riferimento alle modalità disposte dalle linee guida dell’
allegato 1 dell’OPGR n. 620 e che prevedono, tra l’altro, “regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti”.
L’art. 5 dell’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 indica la possibilità di consumo al tavolo fino a “sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti)”. Il numero dei congiunti e dei conviventi deve avere un numero massimo?
Il limite superabile riguarda le persone comunque conviventi (ad es. lo stesso nucleo familiare). In ogni caso si ricorda che, in base alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni, i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Pertanto, deve essere salvaguardato il limite di carattere generale alla presenza contemporanea di avventori.
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite fino alle 23.00, orario in cui va effettuato lo sgombero del locale e pertanto gli avventori eventualmente ancora presenti devono recarsi verso l’uscita, dopo aver terminato senza indugio le consumazioni.
Come si calcola il tempo di rientro alle proprie abitazioni dei clienti alle 23.00, orario fissato per la chiusura dei pubblici esercizi?
Gli avventori eventualmente ancora presenti alle ore 23.00 nel pubblico esercizio devono recarsi senza indugio alle proprie abitazioni, ovviamente lungo il tragitto più breve.
Se un cliente esce da un pubblico esercizio o un locale di spettacolo prima delle ore 23.00, ma nel rientrare a casa “sfora” tale orario, è sanzionabile?
Il cliente che esce dal locale prima delle ore 23.00 e che, per percorrere il più breve tragitto necessario a rientrare a casa, “sfora” il suddetto orario, non è perseguibile in quanto secondo l’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, adottata d’intesa con il Presidente della Regione, è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Spostamenti notturni verso e da aeroporto / stazione ferroviaria (viaggiatori che hanno voli/treni già prenotati o accompagnatori) sono consentiti?
Sì, in quanto gli spostamenti da e verso l’aeroporto costituiscono una situazione di necessità, idonea a giustificare lo spostamento anche nelle ore comprese tra le 23.00 e le 5.00. Tali spostamenti possono essere giustificati anche da comprovate esigenze lavorative. Resta a carico dell’interessato l’onere di produrre adeguata autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
In un locale di ristorazione è consentito fermarsi a lavorare a porte chiuse dopo le 23.00 (per pulizie o preparazione di cibo per il giorno seguente)?
Sì, a condizione che il locale sia stato sgomberato e chiuso al pubblico e che al suo interno operi, per il tempo strettamente necessario, esclusivamente personale adibito alle pulizie e alla preparazione del cibo per il giorno seguente.