L’INPS fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.
Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario
Per quanto concerne le modalità operative di presentazione della domanda sul portale
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Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario.
Le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il termine per la presentazione della domanda decorre:
- per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo
ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del
messaggio in commento (23 marzo 2020), il dies a quo coincide con la predetta
data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il
23 marzo 2020 è neutralizzato ai fini della presentazione della domanda; - per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal
giorno successivo il 23 marzo 2020, il termine della presentazione della domanda
decorrerà dalla data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa.