Articolo in aggiornamento
Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio alla quale appartiene ogni Regione.
Il nuovo Dpcm prevede il coprifuoco dalle 22 alle 5 in tutta Italia e la divisione del Paese in tre fasce, con veri e propri lockdown per le zone “rosse” e “arancioni”.
La Lombardia rientra, secondo quanto comunicato dal Presidente del Consiglio, in zona “rossa”.
Le norme entreranno in vigore dal 6 novembre e saranno valide fino al 3 dicembre.
Di seguito un riassunto delle disposizioni principali per ogni livello di rischio:
MISURE GENERALI
- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento
- Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi
- Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica
- Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
- Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
- Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
- Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
- sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
- Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici
MISURE AGGIUNTIVE PER TERRITORI A RISCHIO MEDIO (ZONE “ARANCIONI”)
- E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
MISURE AGGIUNTIVE PER TERRITORI A RISCHIO ALTO (ZONE “ROSSE”)
- E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
- È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
- Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
- Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.
Norme, queste per le zone rosse e arancioni, che varranno per “almeno 15 giorni” e comunque non oltre la data di efficacia del decreto, cioè inizio dicembre.
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