REGIONE, TURISMO: ALTRI 8 MILIONI PER BANDO “STRUTTURE RICETTIVE”

Aumentano di 8 milioni le risorse stanziate per il bando regionale “Sostegno alla competitività delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive non alberghiere all’aria aperta”. Il nuovo stanziamento, previsto su proposta dell’Assessore al Turismo Lara Magoni, porta così le risorse totali a 25 milioni e consentirà di finanziare gran parte delle domande presentate. Il Bando, che prevede contributi a fondo perduto al 50%, per un massimo di 200 mila euro, con un investimento minimo di 80 mila euro, consente la realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione degli immobili e aree destinati all’attività ricettiva, delle strutture ed infrastrutture complementari direttamente connesse e l’ acquisto e installazione di arredi, macchinari o attrezzature anche di carattere tecnologico.

 

COVID-19: LE DISPOSIZIONI PER LE STRUTTURE RICETTIVE IN LOMBARDIA

TESTO INTEGRALE ORDINANZA 22 MARZO 2020

Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche.

Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.

È altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Sono escluse da quanto previsto le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.