Misure di limitazione per migliorare la qualità dell’aria

Nel semestre invernale, come ogni anno, sono in vigore le misure strutturali permanenti finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell’aria. In particolare sono in vigore i provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti. Le limitazioni sono state disposte con le dd.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09, n. 2578/14, 7095/17 e dalla recente d.G.R. n.449/18 che ha approvato l’aggiornamento del PRIA, Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’ARIA.

Alle limitazioni strutturali e permanenti si aggiungono le misure temporanee a livello locale al verificarsi di episodi di accumulo del livello di PM10 in atmosfera.

AUTOVEICOLI EURO 0 BENZINA E DIESEL ED EURO 1 E 2 DIESEL

A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono estese a tutto l’anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 0 benzina e diesel e Euro 1 e 2 diesel. Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore:

  • dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
  • dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
  • permanentemente tutto l’anno, a partire dal 1 ottobre 2018,

nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.

 AUTOVEICOLI EURO 3 DIESEL

 A seguito delle nuove disposizioni introdotte con l’aggiornamento del PRIA 2018 (d.G.R. n. 449/18) sono modificate le limitazioni permanenti per gli autoveicoli Euro 3 diesel. In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli sono in vigore:

  • dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
  • dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
  • dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, a partire dal 1 ottobre 2018,

nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alla Fascia 2 (5 Comuni: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).

MOTOCICLI E CICLOMOTORI A DUE TEMPI

Per i motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 0 vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l’anno, 24 ore su 24).

Le limitazioni per motocicli e ciclomotori a due tempi Euro 1 sono in vigore:

  • dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali,
  • dalle ore 7,30 alle ore 19,30,
  • dal 1 ottobre  fino al 31 marzo di ogni anno

nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni)

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

  • veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
  • veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
  • veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo);
  • veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del D.lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
  • veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.lgs. 285/1992;
  • motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
  • veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

– veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

– veicoli di pronto soccorso sanitario;

– scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con delibera di Giunta regionale n. 4924 del 15/06/2007, con delibera di Giunta regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con delibera di Giunta regionale n. 9958 del 29/07/2009;

– veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

– autovetture targate CD e CC.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

  • veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
  • veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
  • veicoli degli operatori dei mercati all’ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa;
  • veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
  • veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
  • veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
  • veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
  • veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
  • veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
  • veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
  • veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento del le patenti C, CE, D, DE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
  • veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

 La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione può essere disposta da Regione Lombardia per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.

La sanzione prevista per l’inosservanza delle misure di limitazione alla circolazione varia da € 75,00 a € 450,00 ai sensi dell’art. 27 della Legge regionale n. 24/06.

I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.

A seguito della sottoscrizione dell’ Accordo del Bacino Padano, e delle dd.G.R. attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

In particolare è in vigore su tutto il territorio regionale:

  • il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:
  • “tre stelle”, per i generatori installati dall’1.10.2018 ( obbligo di installazione di generatori ad almeno 3 stelle) ;
  • “quattro stelle”, per i generatori installati dall’1.1.2020 ( obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle)
  • il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:
  • “due stelle”, per i generatori in esercizio dall’1.10.2018 (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 stelle);
  • “ tre stelle”, per i generatori in esercizio dall’1.1.2020 (divieto di utilizzo per i generatori a 0 o 1 o 2 stelle);
  • dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall’art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 a 5.000 €).
Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalle delibere di Giunta regionale n. 1118/13 e n. 3965/15 in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa
La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017 ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018.
Il decreto 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3 comma 1 che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.
Inoltre prevede all’art. 3, comma 4, che l’organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.
Si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori – prevista dal nuovo regolamento statale -) che la conseguente pubblicazione.
I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

Con d.G.R. n. 7095 del 18 settembre 2017 (Allegato 2), in attuazione dell’Accordo di bacino padano, è stato approvato un nuovo sistema di riferimento per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, comune a tutte le Regioni che lo hanno sottoscritto (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna).

Le procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo dell’anno successivo. Le misure si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento (per più di 4 giorni 1° livello o per più di 10 giorni 2° livello).

La verifica per stabilire l’attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria. Per aderire occorre darne comunicazione a Regione Lombardia, anche ai fini dell’inserimento nell’applicativo informatico -denominato “Accordo Aria“-, pubblicato sui siti web  www.L15.regione.lombardia.it  e  www.arpalombardia.it.
Le misure si attuano previa emanazione di ordinanza annuale da parte dei Sindaci.

I dati monitorati e validati da ARPA Lombardia sono messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso l’applicativo informatico “Accordo Aria” -condiviso con le Regioni Piemonte, Veneto e Emilia-Romagna. L’applicativo riporta anche la mappa dei Comuni aderenti con “rappresentazione semaforica” oltre allo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti.