ORDINANZA 566 LOMBARDIA: RIAPERTURE DAL 15 GIUGNO

Da lunedì 15 giugno in Lombardia riapriranno i centri estivi per bambini e adolescenti da 0-17 anni, i cinema, i teatri, le sale giochi e le sagre locali.

Queste le novità più significative previste dalla nuova ordinanza valida dal 15 giugno al 30 giugno 2020.

Nella nuova ordinanza, viene confermato che su tutto il territorio regionale permane l’obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all’aperto.

Sono consentite gli eventi e le competizioni sportive senza pubblico, a eccezione delle discipline ‘di contatto’. Per le quali occorrerà aspettare fino al 25 giugno. Come previsto dall’ultimo DPCM.

Come previsto dallo stesso DPCM, restano per ora chiuse le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.

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ORDINANZA N.563: DA 6 GIUGNO RIAPRONO TERME, CENTRI BENESSERE E IMPIANTI DI RISALITA

La nuova ordinanza della Regione Lombardia, firmata dal presidente Attilio Fontana, prevede la riapertura, da sabato 6 giugno, dei centri termali e di benessere e degli impianti di risalita. Queste strutture torneranno dunque in funzione con regole che fanno riferimento alle ’Linee guida”  allegate e nel rispetto delle misure di sicurezza specificate nell’ordinanza stessa.

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ORDINANZA n.555 LOMBARDIA: LE RIAPERTURE DAL 1 GIUGNO E DAL 15 GIUGNO

L’Ordinanza 555 di Regione Lombardia prevede la riapertura delle seguenti attività dal 1 giugno 2020

  • centri massaggi, centri di abbronzatura, tatuatori
  • piscine,
  • palestre,
  • parchi tematici e di divertimento,
  • circoli culturali e ricreativi,
  • svolgimento di prove e attività di produzione di spettacoli dal vivo, in assenza di pubblico
  • mercati, fiere e attività itineranti

Dal 15 giugno 2020

  • attività di spettacolo, cinema e teatri
  • servizi per l’infanzia e l’adolescenza

NEL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA REGIONALI AGGIORNATE, SCARICABILI CLICCANDO QUI

L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.

Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.

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ORDINANZA LOMBARDIA N.547: RIAPERTURE DEL 18 MAGGIO

Di seguito, i punti principali e il testo integrale dell’ordinanza della Regione Lombardia per le riaperture delle attività dal 18 maggio, che contiene alcune misure più restrittive rispetto ad altre regioni. In particolare
– obbligo di utilizzo della mascherina
– obbligo di rilevare la temperatura dei dipendenti da parte dei datore di lavoro
– obbligo di rilevare la temperatura per i clienti dei ristoranti
– proroga al 31 maggio della riapertura di palestre e piscine


SCARICA ALLEGATO 1 con le schede contenenti le indicazioni per categorie

Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

– Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

– Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.

– Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.

 

Attività commerciali, artigianali e di servizi

– Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.

– Sono altresì consentite le seguenti attività:

Professioni della montagna, di cui alla L.R. n. 26/2014, anche per assicurare il soccorso e la sicurezza in montagna, e lo svolgimento delle relative attività formative all’aria aperta, finalizzate alla abilitazione dell’esercizio della professione ed all’aggiornamento professionale,

Guide turistiche, tenuto conto della ripresa dell’attività turistica,

Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) in quanto, pur con alcune specificità, rientrano tra le strutture non

alberghiere di cui all’allegato 1,

Rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi, per le stesse motivazioni di cui al punto precedente,

Parchi faunistici, in quanto caratterizzati dallo svolgimento di attività quasi esclusivamente all’aperto, nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 2, elaborate dalle competenti strutture regionali nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.E’ altresì consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:
a) deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente
isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste dall’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 devono essere rispettate con la seguente modalità:
1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato,
astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in
momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi.
4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà  informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
c) In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all’arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, nel caso di cui al secondo periodo della lettera b) anche il cliente, prova con strumento personale idoneo.
d) E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”.

Tirocini e attività laboratoriali
1. E’ consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa
in tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n.7763.
2. Lo svolgimento di attività formative all’interno dei laboratori presso le istituzioni formative, compresi gli enti che erogano formazione di tipo musicale e artistico, è consentito previa organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL e eventuali successive modifiche e integrazioni, contestualizzate alle esigenze delle specifiche attività.

1.5 Attività sportive e ludico-ricreative
1. Le attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.), possono essere consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi
fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente paragrafo. Tali previsioni potranno essere aggiornate con successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli.
3. I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
4. Non sono consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.
5. Sono consentiti sia il volo che la navigazione da diporto.
6. A decorrere dal 25 maggio 2020 limitatamente ai soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dalla Federazione Italiana Sport Invernali al fine di consentire il raggiungimento delle aree ove svolgere gli allenamenti, è consentita la ripresa delle attività degli impianti del territorio lombardo a fune e di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio, non classificati di Trasporto Pubblico Locale nel rispetto dei protocolli di sicurezza che saranno definiti da Regione Lombardia entro la data di ripresa dell’attività.

Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali 
1. È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L’attività di allenamento e addestramento è consentita anche da parte di istruttori e soggetti che hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei singoli animali. Il rapporto di affidamento deve essere giustificato da specifiche competenze e da un incarico legittimo che li autorizzi ad allenare e addestrare gli animali per conto dei proprietari degli animali.
2. L’attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all’aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.

Validità e sanzioni

1. Le disposizioni della presente ordinanza, che sostituisce l’Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020, producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, fermo restando che qualora il monitoraggio quotidiano degli indicatori di andamento dell’epidemia (segnalazione casi sospetti, incidenza dei nuovi casi, ricoveri) evidenziasse un rallentamento della riduzione citata in premessa, nonché a fronte di insorgenza di cluster territoriali, saranno tempestivamente riconsiderate le

disposizioni di cui alla presente Ordinanza.
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. n.152/2006.
5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

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NUOVA ORDINANZA REGIONALE 546: INDICAZIONI PER I DATORI DI LAVORO

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Il Presidente della Regione Attilio Fontana ha firmato l’Ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio. Il provvedimento prevede alcune prescrizioni per i datori di lavoro, più restrittive di quelle statali, per garantire la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro in Lombardia (es. attività produttive, uffici, negozi, attività aperte al pubblico etc.).

Le misure sono valide dal 18 al 31 maggio

  1. Il datore di lavoro o un suo delegato deve sottoporre il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Questa operazione deve essere effettuata anche quando, durante l’attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
    Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.
  2. È fortemente raccomandato anche rilevare la temperatura dei clienti/utenti, prima dell’accesso. Con temperatura superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso e la persona dovrà contattare il proprio medico curante.
  3. È fortemente raccomandato scaricare e utilizzare l’ app “AllertaLom” il questionario “CercaCovid” deve essere compilato quotidianamente da parte del datore di lavoro e da tutto il personale..

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’ Ordinanza, rimane in vigore quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

Il mancato rispetto delle misure indicate nell’ Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

ORDINANZA 541 REGIONE LOMBARDIA: SI’ A SPORT INDIVIDUALI

La nuova ordinanza di Regione Lombardia è valida dall’ 8 maggio al 17 maggio.

Sono consentite

  • Attività sportive individuali all’aria aperta
  • Nell’ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi

A titolo di esempio: golf,  tiro con l’arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, tennis, ciclismo, corsa e molto altro.

Devono essere osservate le seguenti misure:

  • Chiusi spazi accessori: palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi
  • Garantire corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti
  • Contingentamento degli ingressi
  • Distanziamento sociale

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ORDINANZA 537 REGIONE LOMBARDIA: NUOVE DISPOSIZIONI VALIDE DAL 4 AL 17 MAGGIO

La nuova ordinanza di Regione Lombardia sarà in vigore dal 4 al 17 maggio 2020, e regolerà la cosiddetta “Fase 2” insieme con il DPCM del 26 aprile.

Via libera ai mercati all’aperto (ma solo per generi alimentari e con precise norme di sicurezza), semaforo verde anche  per studi professionali, cartolerie, librerie, negozi di fiori e servizi di toelettatura per animali.

Possibilita’ d’apertura per servizi bancari e assicurativi, attivita’ alberghiere, attivita’ per riparazione e vendita di computer, telefoni ed elettrodomestici, articoli per illuminazione, ferramenta, vernici, materiale elettrico termoidraulico e apparecchiature fotografiche.

Ricordiamo che a differenza di quanto previsto dal DPCM in Lombardia permane  l’obbligo di coprirsi le vie respiratorie, con mascherina oppure con sciarpe, foulard o altri indumenti, anche all’aperto.

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ORDINANZA N.532 LOMBARDIA, NUOVE DISPOSIZIONI PER MERCATI VALIDE SINO AL 3 MAGGIO

Mercati scoperti

Le amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell’attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni stessi:

a) definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;

b) individuazione di un appartenente alla polizia locale o di un funzionario comunale che assuma il compito di “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;

c) limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico 2 varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;

d) segnaletica nei dintorni dell’area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l’unico varco di accesso;

e) indicazioni all’interno dell’area di mercato che orientino la clientela verso il varco d’uscita;

f) accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

g) rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;

h) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”, quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;

i) rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

j) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

k) distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;

l) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato individuate, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

Restano sospesi:

● i mercati non individuati dai rispettivi comuni per la riapertura dell’attività di vendita dei prodotti alimentari;

● le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;

● le fiere e le sagre.

 

Aperture prefestive

La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

● computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;

● apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;

● articoli per l’illuminazione;

● ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

● apparecchiature fotografiche e relativi accessori, è consentita nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2020.

QUI IL TESTO INTEGRALE

11 APRILE: ORDINANZA 528 REGIONE LOMBARDIA

La nuova ordinanza n.528 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” di Regione Lombardia è in vigore da Martedi 14 Aprile 2020 sino al 3 Maggio 2020.

RESTANO INVARIATI I PROVVEDIMENTI riguardanti gli spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive

CONFERMATA la chiusura degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali (che proseguono l’attività in smart working, salvo eccezioni per particolari scadenze) dei mercati all’aperto e tutte le attività non essenziali.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE NEGLI IPERMERCATI E NEI SUPERMERCATI, l’acquisto dei seguenti articoli:

  • articoli di carta, cartone
  • articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • libri
  • fiori e piante.

CONSENTITA L’APERTURA di negozi di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

SCARICA IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

COVID-19, ORDINANZA 6 APRILE 2020: CONSENTITA VENDITA A DOMICILIO A TUTTE LE CATEGORIE

Ecco la sintesi dei contenuti principali della nuova ordinanza Regionale 6 aprile 2020 che modifica, in parte, le disposizioni dell’Ordinanza del 4 aprile 2020 (disponibile qui)

Le nuove disposizioni sono valide sino al 13 aprile 2020.

SINTESI

L’ordinanza del 4 aprile viene modificata nel modo seguente:

1. il commercio al dettaglio di fiori e piante di cui alla lettera a) del punto 1.2 dell’art. 1 è consentito negli ipermercati e supermercati;

2. sono esclusi dal divieto di cui alla lettera b) del punto 1.2 dell’art. 1 i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

3. è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;

4. i mercati coperti di cui alla lettera h) del punto 1.2 dell’art. 1 possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

5. è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;

6. le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

LEGGI IL TESTO INTEGRALE

TESTO ORDINANZA 4 APRILE 2020