ORDINANZE: DOMANDE E RISPOSTE DI REGIONE LOMBARDIA

FAQ – Domande e risposte da parte di Regione Lombardia
ORDINANZA REGIONALE N. 623 DEL 21 OTTOBRE 2020
Come riportate qui https://bit.ly/3kl5TFW
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono restare aperte il sabato e la domenica?
Sì, le attività di somministrazione presenti all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono continuare la propria attività anche nel fine settimana nel rispetto delle linee guida previste. La restrizione infatti è relativa ad alcune tipologie di esercizi commerciali al dettaglio (negozi).
È consentita l’attività di parrucchieri, estetisti e di lavanderia e tintoria presenti all’interno dei centri commerciali e delle grandi strutture di vendita il sabato e la domenica?
Sì, le attività artigianali di servizio alla persona sono consentite.
I ristoranti e i bar presenti all’interno delle strutture ricettive possono proseguire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente nei confronti dei propri ospiti oltre le ore 23?
Sì, le attività di somministrazione all’interno delle strutture ricettive sono da ritenersi escluse da tale limite poiché accessorie al servizio di soggiorno reso ai propri ospiti.
Come calcolo il numero massimo di persone che possono entrare contemporaneamente all’interno della mia attività commerciale/pubblico esercizio?
Per definire il numero massimo di persone che possono permanere contemporaneamente all’interno del locale è necessario fare riferimento alle modalità disposte dalle linee guida dell’allegato 1 dell’OPGR n. 620 e che prevedono, tra l’altro, “regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti”.
L’art. 5 dell’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 indica la possibilità di consumo al tavolo fino a “sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti)”. Il numero dei congiunti e dei conviventi deve avere un numero massimo?
Il limite superabile riguarda le persone comunque conviventi (ad es. lo stesso nucleo familiare). In ogni caso si ricorda che, in base alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni, i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Pertanto, deve essere salvaguardato il limite di carattere generale alla presenza contemporanea di avventori.
FAQ SU ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE D’INTESA CON IL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA DEL 21 OTTOBRE 2020
Alle ore 23.00 il pubblico esercizio deve essere sgombro dagli avventori?

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite fino alle 23.00, orario in cui va effettuato lo sgombero del locale e pertanto gli avventori eventualmente ancora presenti devono recarsi verso l’uscita, dopo aver terminato senza indugio le consumazioni.

Come si calcola il tempo di rientro alle proprie abitazioni dei clienti alle 23.00, orario fissato per la chiusura dei pubblici esercizi?
Gli avventori eventualmente ancora presenti alle ore 23.00 nel pubblico esercizio devono recarsi senza indugio alle proprie abitazioni, ovviamente lungo il tragitto più breve.

Se un cliente esce da un pubblico esercizio o un locale di spettacolo prima delle ore 23.00, ma nel rientrare a casa “sfora” tale orario, è sanzionabile?
Il cliente che esce dal locale prima delle ore 23.00 e che, per percorrere il più breve tragitto necessario a rientrare a casa, “sfora” il suddetto orario, non è perseguibile in quanto secondo l’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, adottata d’intesa con il Presidente della Regione, è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Spostamenti notturni verso e da aeroporto / stazione ferroviaria (viaggiatori che hanno voli/treni già prenotati o accompagnatori) sono consentiti?
Sì, in quanto gli spostamenti da e verso l’aeroporto costituiscono una situazione di necessità, idonea a giustificare lo spostamento anche nelle ore comprese tra le 23.00 e le 5.00. Tali spostamenti possono essere giustificati anche da comprovate esigenze lavorative. Resta a carico dell’interessato l’onere di produrre adeguata autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

In un locale di ristorazione è consentito fermarsi a lavorare a porte chiuse dopo le 23.00 (per pulizie o preparazione di cibo per il giorno seguente)?
Sì, a condizione che il locale sia stato sgomberato e chiuso al pubblico e che al suo interno operi, per il tempo strettamente necessario, esclusivamente personale adibito alle pulizie e alla preparazione del cibo per il giorno seguente.

➡️ Leggi le Faq e le informazioni https://bit.ly/3kl5TFW

ORDINANZA 623 REGIONE LOMBARDIA E ORDINANZA MINISTERO SALUTE

Entrano in vigore giovedì 22 ottobre, con efficacia fino a venerdì 13 novembre, due nuove Ordinanze riguardanti il territorio della Lombardia.

La prima, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, d’intesa con il presidente della Regione Attilio Fontana d’accordo con i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e della Città metropolitana, prevede la limitazione agli spostamenti dalle ore 23.00 alle ore 5.00. Salvo comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza o salute. La seconda dispone ulteriori misure restrittive di cui alcune correlate all’adozione della suddetta Ordinanza.

Disposizioni per attività economiche

L’Ordinanza in sintesi dispone:

  • nelle giornate di sabato e domenica  la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.
  • Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5.00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Chiusura dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua.
  • I divieti non si applicano agli agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.
  • È vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico.
  • divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre.

Fonte Lombardia Notizie

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URGENTE UN “CANTIERE” PER LA RIPRESA DELLA LOMBARDIA. ORDINANZA AVRA’ FORTI RIPERCUSSIONI SU IMPRESE.

Il vicepresidente Carlo Massoletti agli Stati Generali del Patto per lo sviluppo regionale: “Le imprese hanno bisogno di orizzonte”

Sull’ordinanza regionale di coprifuoco: avrà forti ripercussioni  sui bilanci delle nostre imprese

Urgente in Lombardia un “cantiere” per la ricostruzione dell’economia. Lo ha chiesto Carlo Massoletti, vicepresidente di Confcommercio Lombardia, intervenendo agli Stati Generali del Patto per lo sviluppo convocati dal Presidente della Regione Attilio Fontana.

I nostri imprenditori – ha sottolineato Massoletti sono arrabbiati e delusi: arrabbiati perché il lockdown ha compresso l’economia e il settore è stato tra i meno aiutati”.  Delusi perché con le restrizioni dell’ordinanza regionale di coprifuoco l’unica cosa certa sono le “ripercussioni su economia e occupazione”.

Accogliamo con favore la disponibilità di Regione Lombardia a disegnare misure di sostegno per i comparti del terziario più penalizzati” ha affermato MassolettiMa accanto a questo dobbiamo cominciare a guardare avanti, dobbiamo decidere ora il modo in cui ripartiremo. Per questo chiediamo la nascita di un vero e proprio ‘cantiere’ per la ricostruzione dell’economia: le imprese hanno bisogno di un orizzonte di ripresa e la Lombardia deve rivendicare un ruolo di guida a livello nazionale”.

Tra le proposte di Confcommercio Lombardia: sfruttare la leva del Recovery fund, semplificare l’accesso al credito per le piccole e medie imprese, incentivare la digitalizzazione e la formazione digitale, puntare su sostenibilità e leva fiscale.

L’aspetto fiscale è fondamentale – ha rilevato Massoletti in altri Paesi hanno tassato i colossi dell’e-commerce e riversato i proventi su imprese, centri storici e distretti del commercio. Perché non farlo anche qui?

ORDINANZA 620 REGIONE LOMBARDIA

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova Ordinanza con validità dalle ore 00 di sabato 17 ottobre fino a venerdì 6 novembre 2020  in materia di contrasto al Coronavirus.

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PRINCIPALI DISPOSIZIONI

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite sino alle ore 24.00; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;

2. E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;

3. Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte e acqua;

4. E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;

5 E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;

6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio

1. Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo;

2. E’ sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo ‘slot machines, comunque denominati, situati all’interno degli esercizi pubblici, degli esercizi commerciali e di rivendita di monopoli.

Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale

1. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.

 Accesso di visitatori a utenti presenti all’interno di unità di offerta residenziali

L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.

Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche

Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado organizzano le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.

Raccomandazioni in ordine alle attività universitarie

Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.

Fonte Lombardia notizie

ORDINANZA 619 REGIONE LOMBARDIA

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato la nuova Ordinanza n. 619 le disposizioni hanno validità da venerdì 16 ottobre fino a lunedì 19 ottobre 2020.

L’Ordinanza n. 619 proroga le disposizioni delle precedenti Ordinanze regionali e dispone il divieto di accesso alle RSA da parte di familiari, caregiver e conoscenti, se non espressamente autorizzato dal responsabile medico, prima dell’accesso dovranno essere adottate tutte le misure per prevenire il contagio.

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n 619 del 15 ottobre resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.

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NUOVA ORDINANZA 604 REGIONE LOMBARDIA

Emanata la nuova ordinanza n.604 di Regione Lombardia relativa al contrasto dell’emergenze epidemiologica Covid-19. Tra i punti principali:

  • Mascherina obbligatoria nei luoghi chiusi.
  • Mascherina obbligatoria anche all’aperto qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza.
  • Raccomandata misurazione temperatura all’accesso servizi educativi, scuole dell’infanzia e istituti di formazione professionale

 

Testo integrale qui bit.ly/35qQtvs

NUOVA ORDINANZA 590 REGIONE LOMBARDIA

Nella nuova ordinanza confermato l’obbligo di utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e all’aperto solo quando non è possibile rispettare il distanziamento.

Introdotte, tra le novità principali, nuove disposizioni riguardo ai trasporti:

  • Occupabilità al 100% dei posti a sedere per i mezzi utilizzati per i servizi di linea di granturismo, aeroportuali e finalizzati, nonché per i servizi non di linea svolti con autobus con conducente (NCC BUS) di cui al regolamento regionale n.6/2014 e le medesime tipologie di mezzi utilizzate per i servizi sostitutivi ferroviari: è consentita l’occupazione del 100% dei posti a sedere per i quali il mezzo è omologato;
  • Per i servizi taxi e di noleggio con conducente, ai membri dello stesso gruppo familiare, ai conviventi, agli appartenenti a nuclei già pre-organizzati è consentito derogare all’obbligo del distanziamento interpersonale

Le disposizioni sono in vigore dal 1° agosto al 10 settembre 2020

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ORDINANZA 580 REGIONE LOMBARDIA IN VIGORE SINO A 31 LUGLIO 2020

Emanata la nuova ordinanza n.580 di Regione Lombardia; tra le novità principali, la possibilità di non indossare la mascherina all’aperto quando è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; la mascherina deve comunque essere sempre indossata nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto e dagli operatori delle attività economiche e produttive.

Altre novità contenute nell’allegato all’ordinanza:

Ristorazione: consentiti riviste, quotidiani e materiale informativo per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani;

Attività ricettive e locazioni brevi: negli spazi aperti indossare mascherina solo quando non si può rispettare distanza di sicurezza;

Acconciatori, estetisti, tatuatori, centri abbronzatura e massaggi: consentiti riviste, quotidiani e materiale informativo per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani;

Discoteche e sale da ballo: consentito il ballo di coppia senza distanziamento tra congiunti;

Terme e centri benessere: obbligo mascherina nelle aree comuni al chiuso.

SCARICA TESTO INTEGRALE E ALLEGATO CON LINEE GUIDA PER ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

ORDINANZA REGIONALE 573 IN VIGORE DA 1 A 14 LUGLIO 2020

Coronavirus: emanata la nuova Ordinanza di Regione Lombardia n. 573 del 29/06/2020. Le disposizioni saranno in vigore dal 1 al 14 luglio 2020.

Tra le  principali disposizioni:

  • Confermato obbligo uso mascherina all’aperto
  • Dal 1 luglio consentiti fiere e congressi nel rispetto delle apposite linee guida
  • Dal 10 luglio riapertura discoteche e locali da ballo (solo all’aperto) secondo le linee guida

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