LOMBARDIA “ZONA ROSSA”: LE RESTRIZIONI ALLE ATTIVITA’

Confermato dal Presidente del Consiglio l’inserimento della Regione Lombardia tra le cosiddette “zone rosse” previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Come specificato da Regione Lombardia, cessano quindi contestualmente di avere effetto le precedenti ordinanze del Presidente della Regione.

Di seguito le principali restrizioni che entreranno in vigore da venerdi 6 novembre:

  • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e le altre attività consentite nell’allegato 23/24.
  • Nei centri commerciali è consentito l’accesso alle attività consentite ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali,  tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Inoltre, restano valide le seguenti norme in vigore a livello nazionale

  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
  • Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente

Norme che varranno per “almeno 15 giorni” e comunque non oltre la data di efficacia del decreto, cioè inizio dicembre.

SCARICA L’ELENCO COMPLETO (ALLEGATI 23/24) DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE