ORDINANZA N.532 LOMBARDIA, NUOVE DISPOSIZIONI PER MERCATI VALIDE SINO AL 3 MAGGIO

Mercati scoperti

Le amministrazioni comunali possono individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell’attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni stessi:

a) definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;

b) individuazione di un appartenente alla polizia locale o di un funzionario comunale che assuma il compito di “Covid Manager” per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente Ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;

c) limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico 2 varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa;

d) segnaletica nei dintorni dell’area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l’unico varco di accesso;

e) indicazioni all’interno dell’area di mercato che orientino la clientela verso il varco d’uscita;

f) accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

g) rilevazione da parte di personale addetto con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, della temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all’area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato; inibizione all’accesso all’area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;

h) messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti “usa e getta”, quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;

i) rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

j) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

k) distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;

l) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato individuate, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.

Restano sospesi:

● i mercati non individuati dai rispettivi comuni per la riapertura dell’attività di vendita dei prodotti alimentari;

● le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti;

● le fiere e le sagre.

 

Aperture prefestive

La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

● computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati;

● apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati;

● articoli per l’illuminazione;

● ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

● apparecchiature fotografiche e relativi accessori, è consentita nelle giornate prefestive di giovedì 30 aprile e sabato 2 maggio 2020.

QUI IL TESTO INTEGRALE

COVID-19, ORDINANZA 6 APRILE 2020: CONSENTITA VENDITA A DOMICILIO A TUTTE LE CATEGORIE

Ecco la sintesi dei contenuti principali della nuova ordinanza Regionale 6 aprile 2020 che modifica, in parte, le disposizioni dell’Ordinanza del 4 aprile 2020 (disponibile qui)

Le nuove disposizioni sono valide sino al 13 aprile 2020.

SINTESI

L’ordinanza del 4 aprile viene modificata nel modo seguente:

1. il commercio al dettaglio di fiori e piante di cui alla lettera a) del punto 1.2 dell’art. 1 è consentito negli ipermercati e supermercati;

2. sono esclusi dal divieto di cui alla lettera b) del punto 1.2 dell’art. 1 i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

3. è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;

4. i mercati coperti di cui alla lettera h) del punto 1.2 dell’art. 1 possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

5. è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;

6. le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

LEGGI IL TESTO INTEGRALE

TESTO ORDINANZA 4 APRILE 2020