Codice identificativo di riferimento (CIR)

La Giunta regionale – nella seduta di dello scorso 28 giugno – ha deliberato la disciplina del “Codice identificativo di riferimento” (CIR) per le case ed appartamenti per vacanze e per gli alloggi dati in locazione per finalità turistiche.

La Delibera – che completa il percorso di contrasto all’abusivismo avviato con la l.r. 27/2015 e rafforzato con la l.r. 7/2018 – stabilisce che:

  •  il CIR corrisponde al “codice regione” attribuito alle CAV/affitti brevi al momento dell’iscrizione al portale Turismo 5 per la gestione dei flussi turistici;
  • tale codice è generato automaticamente dal portale e richiede, come pre-requisiti, l’avvenuta comunicazione di avvio attività al Comune e l’avvenuta registrazione sul sito “Alloggiatiweb” per gli obblighi di denuncia degli ospiti alla P.S.;
  • tale codice è univoco e costituito da: 6 caratteri numerici riferiti al codice ISTAT del Comune, 3 caratteri alfanumerici che individuano la tipologia di struttura, 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.

Evidenziamo che a partire dal 1° settembre 2018 il CIR dovrà essere indicato su tutti gli strumenti pubblicitari e di promozione/commercializzazione dell’offerta – scritti, stampati o digitali – e l’obbligo di esposizione sarà a carico di chiunque pubblicizzi, promuova o commercializzi: gestori stessi, intermediari immobiliarigestori di portali telematici.

Ricordiamo infine che – ai sensi della l.r. 27/2015, art. 39 c. 3bis – i soggetti che contravvengono all’obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono passibili della sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. I controlli sono in capo ai Comuni.

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