6 Ottobre 2024 18:19

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BLACK FRIDAY – COSA DICE LA LEGGE REGIONALE?

Black Friday - ecco cosa disciplina la Legge Regionale Lombarda in materia di saldi

La DGR n. 2667/2011, tutt’ora in vigore, prevede che i saldi invernali vengano avviati il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, quindi dal 5 gennaio al 5 marzo 2019.

La disciplina regionale in materia di saldi prevede questo:

LR 6/2010

Art. 115 (Vendite di fine stagione)

  1. Le vendite di fine stagione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo,prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
  2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell’anno, della durata massima di sessanta giorni, determinati dalla Giunta regionale, sentite le camere di commercio, le associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori.

 

Art. 116 (Vendite promozionali)

  1. Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
  2. Le vendite promozionali dei prodotti di cui all’articolo 115, comma 1, non possono essere effettuatenei periodi di cui all’articolo 115, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.(185)
  3. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.

3 bis. In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, i comuni, di concerto con la Regione, possono adottare provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 2, anche per singole parti del territorio. La Giunta regionale, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale, ai sensi della l. 580/1993, definisce i criteri, le tempistiche e le modalità attuative della deroga di cui al presente comma.(186)

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