La DGR n. 2667/2011, tutt’ora in vigore, prevede che i saldi invernali vengano avviati il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, quindi dal 5 gennaio al 5 marzo 2019.
La disciplina regionale in materia di saldi prevede questo:
LR 6/2010
Art. 115 (Vendite di fine stagione)
- Le vendite di fine stagione sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di esitare, durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo,prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.
- Le vendite di fine stagione possono essere effettuate, tenuto conto delle consuetudini locali e delle esigenze del consumatore, soltanto in due periodi dell’anno, della durata massima di sessanta giorni, determinati dalla Giunta regionale, sentite le camere di commercio, le associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative e le associazioni dei consumatori.
Art. 116 (Vendite promozionali)
- Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti della gamma merceologica, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
- Le vendite promozionali dei prodotti di cui all’articolo 115, comma 1, non possono essere effettuatenei periodi di cui all’articolo 115, comma 2, e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.(185)
- Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui al comma 2.
3 bis. In presenza di casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato dal Governo lo stato di emergenza o dalla Regione lo stato di crisi, i comuni, di concerto con la Regione, possono adottare provvedimenti motivati di deroga rispetto a quanto previsto dal comma 2, anche per singole parti del territorio. La Giunta regionale, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore commercio a livello provinciale, ai sensi della l. 580/1993, definisce i criteri, le tempistiche e le modalità attuative della deroga di cui al presente comma.(186)