COVID-19: ORDINANZE E DPCM IN VIGORE IN LOMBARDIA, IL PUNTO

Le ordinanze regionali attualmente in vigore in Lombardia sino al 13 aprile

DISPOSIZIONI PER ATTIVITA’ ECONOMICHE

Attività sospese

  • E’ prevista la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’Allegato 1 del dpcm 22 marzo) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media o grande distribuzione e nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole attività di prima necessità; In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti, per tutti i prodotti (alimentari e non);
  • la sospensione delle attività dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non elencate all’allegato 2 dell’ordinanza del 21 marzo;
  • la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere di prodotti o servizi essenziali;
  • la chiusura delle attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • la chiusura di tutte le strutture ricettive (Hotel, alberghi, b&b, etc.):gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza del 22 marzo. La chiusura si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono restare aperte per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.), compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È consentito nelle strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
  • Possono restare aperte anche le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici

  • Il fermo delle attività nei cantieri edili. Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari
  • la chiusura dei distributori automatici «h24» che distribuiscono bevande e alimenti confezionati

Attività consentite

  • E’ possibile acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti)
  • E’ possibile la vendita al dettaglio di fiori e piante negli ipermercati e supermercati
  • Sono esclusi dal divieto  di esercizio i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici
  • E’ consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  • I mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
  • E’ consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020
  • Le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANITARIO

  • Disposto il divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di almeno un metro. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa di euro 5.000,00;
  • l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
  • l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
  • Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere nonché agli Enti e Amministrazioni pubbliche, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea
  • il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni
  • l’obbligo – se si esce con il cane – di rimanere entro i 200 metri da casa
  • la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.

Il testo integrale ordinanza 4 aprile è qui

Il testo integrale ordinanza 6 aprile è qui

I testi integrali sono scaricabili qui


DISPOSIZIONI DI CARATTERE NAZIONALE

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DPCM 22 MARZO 2020 e DPCM 1 APRILE 2020

Contengono disposizioni di chiusura delle attività produttive e commerciali valide sino al 13 aprile 2020

Scarica il testo integrale del DPCM 22 MARZO qui

Scarica il testo integrale del DPCM 1 APRILE qui

Allegato 1 del dpcm 22 marzo (modificato il 25 marzo) con elenco codici ATECO attività aperte