REGIONE: ANTICIPAZIONE SOCIALE CASSA INTEGRAZIONE

La Giunta Regionale ha approvato  l’attivazione del  “Fondo Anticipazione Sociale 2020″ con ABI e Finlombarda ad integrazione dell’Accordo siglato a livello nazionale sull’Anticipazione Sociale della cassa integrazione.

Il fondo, con una dotazione di 5,1 MLN di euro, agisce a garanzia del lavoratore che, nel caso abbia in cui non venga accettata la domanda da parte dell’INPS, non deve rispondere in prima persona del debito con l’istituto di credito che sarà coperto dal Fondo.

Come funziona

  • il lavoratore attraverso il proprio istituto di credito ( se aderente all’iniziativa) potrà ottenere l’anticipazione sociale (pari a 1400 euro)
  • la banca aderente all’accordo e al Fondo erogherà alle condizioni migliori l’anticipazione
  • il fondo, in caso di insolvenza, si sostituirà al lavoratore comprendo il “debito” nei confronti dell’istituto di credito.

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CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA: DAL 1 APRILE VIA ALLE DOMANDE

Cassa integrazione in deroga: dalle 17 di oggi, mercoledì 1 aprile è possibile presentare in Lombardia le domande di CIG in deroga a seguito dell’emergenza Covid-19. I datori di lavoro anche mediante i loro consulenti delegati possono presentare la domanda collegandosi al sito: http://gefo.servizirl.it/dgformazione .

Le domande devono essere presentate esclusivamente alla Regione Lombardia e non all’INPS.

ANTICIPAZIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI: ACCORDO CON ABI

E’ stata sottoscritta la convenzione nazionale che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza COVID-19 di ricevere dalle banche un’anticipazione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito e di cassa integrazione in deroga previsti nel Decreto Legge “cura-Italia” rispetto al momento di pagamento dell’Inps.

La Convenzione è stata condivisa alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali tra ABI e le Organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl, UIL e UGL unitamente ai sindacati del settore bancario – Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin – nonché da AGCI, Confcooperative, Legacoop riunite in Alleanza delle Cooperative Italiane, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Casartigiani.

Sono previste modalità semplificate per determinare l’importo dell’anticipazione (1.400 €), tenuto conto della durata massima dell’integrazione salariale – 9 settimane – definita allo stato dal Decreto Legge “cura-Italia”, in considerazione dei bisogni immediati dei lavoratori sospesi dal lavoro e rendere operativa la misura nel più breve tempo possibile.

La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili, in coerenza con quanto concordato tra ABI e i sindacati dei bancari Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin lo scorso 24 marzo 2020. Per questa ragione si raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente.

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CASSA INTEGRAZIONE E FIS: MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, NUOVA CAUSALE “COVID-19 NAZIONALE”

L’INPS fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.


Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario

Per quanto concerne le modalità operative di presentazione della domanda sul portale
dell’INPS, CLICCA QUI PER LE DISPOSIZIONI 


Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario.

Le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il termine per la presentazione della domanda decorre:

  •  per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo
    ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del
    messaggio in commento (23 marzo 2020), il dies a quo coincide con la predetta
    data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il
    23 marzo 2020 è neutralizzato ai fini della presentazione della domanda;
  •  per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal
    giorno successivo il 23 marzo 2020, il termine della presentazione della domanda
    decorrerà dalla data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività
    lavorativa.