AGGIORNAMENTO CONSEGNE A DOMICILIO: LOMBARDIA PRESENTA ISTANZA DI REVOCA DECRETO DEL TAR

La Regione Lombardia ha presentato un’istanza di revoca del decreto del presidente del Tar con il quale “e’ stata disposta la sospensione parziale dell’ordinanza n.528 del 11 aprile 2020 di Regione Lombardia nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio”.

La Regione continua a ritenere utile e necessario consentire la consegna a domicilio per dare la possibilita’ ai cittadini di superare alcune delle difficolta’ emerse in questo periodo di restrizioni” scrive Regione Lombardia in una nota.

In riferimento alla possibilità di effettuare il servizio a domicilio, riportiamo di seguito quanto scritto sul sito del Governo relativamente all’applicazione dei DPCM


http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? 
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.


 

COVID-19, ORDINANZA 6 APRILE 2020: CONSENTITA VENDITA A DOMICILIO A TUTTE LE CATEGORIE

Ecco la sintesi dei contenuti principali della nuova ordinanza Regionale 6 aprile 2020 che modifica, in parte, le disposizioni dell’Ordinanza del 4 aprile 2020 (disponibile qui)

Le nuove disposizioni sono valide sino al 13 aprile 2020.

SINTESI

L’ordinanza del 4 aprile viene modificata nel modo seguente:

1. il commercio al dettaglio di fiori e piante di cui alla lettera a) del punto 1.2 dell’art. 1 è consentito negli ipermercati e supermercati;

2. sono esclusi dal divieto di cui alla lettera b) del punto 1.2 dell’art. 1 i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;

3. è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;

4. i mercati coperti di cui alla lettera h) del punto 1.2 dell’art. 1 possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

5. è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;

6. le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

LEGGI IL TESTO INTEGRALE

TESTO ORDINANZA 4 APRILE 2020