Avviso per l’accesso al Fondo di Garanzia per le imprese che operano nel campo dello spettacolo

Data apertura: 06/02/2015

Chiuso

Il Fondo di Garanzia, istituito dall’art.6 della legge regionale del 30 luglio 2008 n. 21, è finalizzato a favorire l’accesso al credito delle imprese che operano nel settore dello spettacolo. E’ gestito da Finlombarda S.p.A. che interviene mediante la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti erogati dagli Istituti di credito aderenti.

ll Fondo di Garanzia è uno strumento istituito da Regione Lombardia con Deliberazione della Giunta regionale 10683 del 2 dicembre 2009 per favorire l’accesso al credito delle imprese che operano nel settore dello spettacolo, in base a quanto previsto nell’art 6 della Legge regionale 21 del 30 luglio 2008
Il Fondo è gestito da Finlombarda Spa ed è finalizzato alla concessione di garanzie a fronte di finanziamenti erogati dagli Istituti di Credito aderenti all’iniziativa ai soggetti che operano in regime di impresa nel settore dello spettacolo.
La garanzia potrà essere concessa fino ad un massimo dell’80% del credito in linea capitale, con esclusione di interessi anche moratori, spese e accessori.

Per quali tipologie di intervento può essere presentata la domanda

La domanda può essere presentata per tre tipologie di finanziamenti, concessi dagli istituti di credito successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso:

  1. finanziamenti per anticipazioni di cassa (linee di credito auto liquidanti con scadenza massima pari a 18 mesi meno un giorno);
  2. finanziamenti a breve termine (linee di credito in conto corrente con scadenza massima pari a 18 mesi meno un giorno);
  3. finanziamenti a medio termine (finanziamenti con rimborso “amortizing o bullet”, con durata compresa tra i 18 mesi ed i 5 anni).

possono partecipare

Possono presentare richiesta di accesso al Fondo i soggetti che operano in Lombardia nel settore dello spettacolo e che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere convenzionati con Regione Lombardia ai sensi dell’art. 13 comma2, della legge regionale 30 luglio 2008 n. 21;
b) essere riconosciuto di rilevanza regionale ai sensi dell’art. 8, comma 2 della legge regionale 30 luglio 2008 n. 21;
c) essere stato ammesso almeno per una volta, a decorrere dal 2008 alla fase istruttoria dei bandi regionali ai sensi delle leggi regionali 30 luglio 2008 n. 21 e per il tempo di vigenza delle leggi regionali 8 novembre 1977, n. 58 e 18 dicembre 1978 n. 75;

 

Sono esclusi dall’intervento del Fondo i seguenti soggetti:

a) le imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori, come stabilito dall’art. 4 comma 6 lett. a) del Regolamento comunitario n. 1407/2013;
b) le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

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