ATTIVITA’ COMMERCIALI: LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO DAL 4 MAGGIO

IN AGGIORNAMENTO 

IL TESTO INTEGRALE DEL DPCM E’ DISPONIBILE QUI

Le disposizioni relative alle attività commerciali in vigore dal prossimo 4 maggio annunciate in Conferenza Stampa dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Bar e ristoranti in take away – DAL 4 MAGGIO

Viene confermata, a partire dal 4 maggio, la possibilità di fare ristorazione con le modalità di vendita da asporto oltre che di domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone. “Si dovrà entrare uno alla volta – ha spiegato Conte -, rispettando la fila, le distanze, con i dispositivi di protezione”.

I negozi – DAL 18 MAGGIO
Per gli esercizi commerciali al dettaglio la riapertura è fissata per il 18 maggio

DAL 1 GIUGNO (Ipotesi)

Parrucchieri, barbieri, centri estetica riapriranno l’1 giugno assieme a bar e ristoranti

RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE POSSIBILI INTERVENTI NORMATIVI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA

COVID-19: LE DISPOSIZIONI PER LE STRUTTURE RICETTIVE IN LOMBARDIA

TESTO INTEGRALE ORDINANZA 22 MARZO 2020

Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche.

Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.

È altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Sono escluse da quanto previsto le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.

COVID-19: ORDINANZE REGIONE LOMBARDIA VALIDE SINO AL 15 APRILE

TESTO INTEGRALE ORDINANZA 21 MARZO 2020

TESTO INTEGRALE ORDINANZA 22 MARZO 2020


Le disposizioni producono effetto – salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica – fino al 15 aprile.

Tra le disposizoni principali

– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;

– la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

– la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

– la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;

– la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

– la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza


STRUTTURE RICETTIVE: AGGIORNAMENTO ORDINANZA REGIONALE 22 MARZO

“Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.

È altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Sono escluse da quanto previsto le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.”


– il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attivita’ di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;

– la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

– il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, salvo che nei pressi della propria abitazione

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.

 

SONDRIO: OLTRE 230 NEGOZI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

Una rete capillare di oltre 230 operatori del dettaglio alimentare distribuiti su tutto il territorio della Provincia di Sondrio – da Madesimo a Livigno – garantisce, anche in questo momento di emergenza sanitaria e in aggiunta alla consueta apertura del proprio esercizio (consentita quale servizio essenziale), la consegna della spesa a domicilio a chi ne faccia richiesta. Un servizio in questo frangente importante come non mai per tutta la comunità: soprattutto per le persone anziane e per chi non ha possibilità di muoversi, ma anche per ciascun cittadino, in quanto tutti indistintamente siamo invitati a restare a casa, limitando il più possibile gli spostamenti.

L’elenco è stato stilato dall’Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Sondrio attraverso una verifica telefonica (effettuata sentendo direttamente gli operatori) ed è in costante aggiornamento (l’ultimo risale al pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo). La ‘mappatura’ è pubblicata sul sito dell’Unione, all’indirizzo www.unione.sondrio.it e sarà appunto quotidianamente integrata. A tale riguardo, per poter effettuare le eventuali aggiunte, si invitano le attività che al momento non compaiono nel suddetto elenco a segnalarlo all’Unione, inviando una mail all’indirizzo info@unione.sondrio.it.

SANGALLI: “MASSIMA RESPONSABILITÀ PER LA SALUTE PUBBLICA”

“Tutto il commercio italiano farà la sua parte. La farà chi chiuderà. La farà chi continuerà ad
assicurare la distribuzione dei prodotti alimentari e dei beni di prima necessità”. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, sulle nuove misure del Governo per contenere il Coronavirus. “Perché le donne e gli uomini che, ogni giorno, operano in ogni punto vendita – piccolo, medio o grande che sia – in ogni bar, in ogni ristorante sono anzitutto parte della ‘comunità degli individui’ richiamata dal Presidente Conte. Con responsabilità, faremo la nostra parte. Con responsabilità e con forza, alle istituzioni chiediamo questo: chi chiude sia messo in condizione di non chiudere per sempre e di riprendere quanto prima la propria attività”, afferma in una nota. “Serviranno misure robuste e risorse robuste: per far fronte ai danni economici, per sostenere la liquidità delle imprese ed il reddito di chi lavora. Ma tutto ciò che sarà necessario andrà comunque fatto. Perché è in gioco il futuro di molta parte delle imprese italiane e di molta parte del lavoro italiano.”

DPCM 11 MARZO 2020: COSA PUO’ RESTARE APERTO

Ecco le attività che restano aperte secondo il DPCM 11 marzo 2020

Per le chiusure clicca qui

COMMERCIO AL DETTAGLIO (DPCM 11 MARZO ALLEGATO 1)

Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

SERVIZI ALLA PERSONA (DPCM 11 MARZO 2020 ALLEGATO 2)

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse

DPCM 11 MARZO 2020: I CONTENUTI

Il testo integrale è disponibile qui 

  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (vedi allegato 1 qui), sia nell’ambito  degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito  della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) tranne quelle indicate nell’allegato 2 qui
  •  Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Inoltre, in ordine alle attività produttive e alle attività professionali il DPCM raccomanda che:

a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano  incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,  con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine  forme di ammortizzatori sociali;

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.

Si  favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Infine per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

CORONAVIRUS: SERVONO SUBITO INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ha impattato duramente sul settore del Commercio, del Turismo, dei Servizi della Lombardia.

Confcommercio Lombardia sta seguendo quotidianamente l’evolversi della situazione per garantire il raccordo, il coordinamento e la diffusione delle informazioni tra le associazioni territoriali e di categoria lombarde, rappresentandone le istanze ai tavoli istituzionali convocati per fronteggiare la situazione di crisi.

Assistiamo alla chiusura volontaria di moltissime attività: nella sola città di Milano sono circa il 60% le attività commerciali che hanno deciso di chiudere, con punte di oltre il 70% nelle altre città lombarde. Il Turismo – alberghi, residence, tour operator, agenzie viaggi, ecc. – registra un dato che a seconda dei territori arriva all’80%.

Si tratta di una scelta libera. Confcommercio Lombardia continua a raccomandare di osservare le disposizioni sanitarie e di igiene, di evitare assembramenti, di contingentare le entrate ed ha contestualmente avviato una campagna informativa con tutte le Confcommercio Lombarde attraverso manifesti e locandine distribuite, già dalle prime ore di emergenza, alle attività commerciali e del turismo.

In attesa di notizie certe su ulteriori provvedimenti di restrizioni delle attività produttive, Confcommercio Lombardia ha rappresentato in tutti gli incontri con le istituzioni – in ultimo questa mattina alla Segreteria Tecnica del Patto per lo Sviluppo – interventi  urgenti per il rinvio di tutte le scadenze fiscali, contributive, dei mutui e delle utenze; contributi per il calo del fatturato e velocizzazione degli strumenti per gli ammortizzatori sociali.