REGIONE: SOSPESE LIMITAZIONI A MOBILITA’ PRIVATA

La Giunta regionale della Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo in relazione alla situazione emergenziale, ha approvato la sospensione dell’applicazione delle misure temporanee di primo e secondo livello riferite alla mobilità privata, previste in particolari condizioni di qualità dell’aria.

Fino al termine della permanenza della Lombardia in zone che limitano la mobilità personale, in forza delle misure restrittive nazionali introdotte con il DPCM 3 novembre 2020 e con l’ordinanza 4 novembre 2020, sono dunque sospese in Lombardia le misure temporanee sul traffico (limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano).

Restano invece in vigore le misure temporanee di primo livello. Esse riguardano, nei Comuni con più di 30.000 abitanti, il riscaldamento domestico (limitazione all’uso di generatori a biomassa legnosa di classe inferiore alle 2 stelle compresa, ormai divieto permanente dal 1° gennaio 2020 e riduzione di 1 grado delle temperature nelle abitazioni). L’agricoltura (divieto di spandimento liquami zootecnici) e divieto assoluto di combustioni all’aperto (accensione di fuochi, falò, barbecue, fuochi d’artificio).

Le misure temporanee di secondo livello comprendono tutte quelle di primo livello divenendo più restrittive sul riscaldamento (limitazioni all’utilizzo di utilizzo dei generatori a legna per riscaldamento domestico di classe emissiva fino a 3 stelle compresa).

Non scatteranno invece le limitazioni sul traffico, che in questo caso si estenderebbero anche ai veicoli commerciali fino a euro 4 Diesel.

LOMBARDIA: LA CHIUSURA ALLE 18 COSTERA’ 860 MILIONI OGNI MESE. ATTIVITA’ IN GINOCCHIO.

Solo per i pubblici esercizi  la stretta anti-Covid costerà in regione 860 milioni di euro al mese  Finito il tempo degli annunci: servono subito aiuti a fondo perduto

Rischio altissimo per interi settori del terziario (dalle palestre ai negozi dei centri commerciali). Oltre il danno la beffa: chiusura nonostante le spese sostenute per la sanificazione

 

860 milioni di euro. E’ quanto costerà ogni mese, soltanto ai pubblici esercizi della Lombardia, la nuova stretta sugli orari imposta dall’ultimo Dpcm del Governo per l’emergenza Covid. La stima è dell’Ufficio Studi della Confcommercio milanese per Confcommercio Lombardia.

Una perdita colossale: l’obbligo di chiusura alle 18 – sottolinea Confcommercio Lombardia – impatterà in maniera disastrosa sui bilanci di ristoranti, bar, pub e pubblici esercizi di tutta la regione. Significa mettere in ginocchio attività che stanno già subendo un crollo per il pranzo dovuto allo smart working e all’assenza del turismo internazionale, e che ora non possono lavorare neppure per la cena. Di fatto, per il settore, si tratta quasi di un lockdown.

Un bar che lavora principalmente per l’aperitivo e la sera, perderà il 95% dei ricavi, mediamente oltre 25 mila euro al mese. Un ristorante vedrà sparire l’85% dei ricavi, in media 35 mila euro ogni mese.

In totale, i bar che in Lombardia concentravano l’attività dopo le 18 perderanno 190 milioni, i ristoranti 638 milioni. 33 milioni la perdita per gli esercizi che lavorano principalmente di giorno. Si rischia l’effetto valanga sull’occupazione in un settore – rileva Confcommercio Lombardia – che in Lombardia dà lavoro oltre 150 mila addetti.

Non solo pubblici esercizi: a soffrire per la stretta normativa – ricorda Confcommercio Lombardia – saranno più settori del terziario lombardo già duramente provato. Pesantemente colpiti dalle nuove limitazioni gli impianti sportivi e gli esercizi di commercio al dettaglio posti all’interno delle gallerie dei centri commerciali, ora costretti a chiudere nel weekend per l’ordinanza regionale.

Occorre, inoltre, considerare le spese sostenute per la sanificazione e messa in sicurezza dei locali. Parliamo – spiega Confcommercio Lombardia – di 1.500 euro in media per un pubblico esercizio e di oltre 2.000 euro al mese per altre attività come le palestre e gli impianti sportivi. Oltre il danno, la beffa. Tutte queste imprese – prosegue Confcommercio Lombardia – hanno sostenuto spese su spese per adottare le misure di sicurezza e ora vengono costrette a chiudere, di nuovo. Un controsenso che, in un colpo solo, polverizza centinaia di milioni.

Per Confcommercio Lombardia gli aiuti alle categorie colpite devono arrivare il prima possibile. E’ finito il tempo degli annunci: i ristori a fondo perduto devono essere sostanziosi e – con le moratorie creditizie e fiscali – devono arrivare subito. O assisteremo ad un disastro con il crollo definitivo di interi settori.

 

CROLLO CONSUMI: CONFCOMMERCIO LOMBARDIA “RISCHIO AUTUNNO NERO PER IMPRESE E OCCUPAZIONE”

La Lombardia, regione produttiva per eccellenza e traino dell’economia nazionale, sta pagando un prezzo tra i più alti all’emergenza sanitaria e al conseguente lockdown; in più, settembre e l’autunno si preannunciano molto difficili: per questo bisogna agire subito con misure concrete per aiutare il sistema economico.

I dati dell’Ufficio Studi di Confcommercio parlano di una perdita, in regione, di oltre 22 miliardi di consumi per il 2020, il dato più alto, in valore assoluto, a livello nazionale.

Il mese di agosto ha visto solo un parziale recupero, e soltanto nelle località di villeggiatura, in particolare su laghi e montagne. Assolutamente insufficiente per parlare di ripresa perché si tratta a tutti gli effetti di una “fiammata” agostana, e perché, al contrario, i centri storici delle grandi città, delle città d’arte e dei capoluoghi, a cominciare da Milano, hanno visto la quasi totale mancanza di turisti stranieri, scontando crolli di attività e consumi mai registrati prima. Il settore alberghiero nelle città non ha praticamente avviato la stagione, registrando cali di fatturato dell’80%, e anche le prospettive per settembre, con prenotazioni intorno al 10%, sono molto preoccupanti. Accanto alla mancanza dei turisti saranno ancora l’assenza dei lavoratori e il perdurare dello smart working nelle imprese a infliggere un altro durissimo colpo a molti operatori già in grave difficoltà”.

Per questo sono più che mai urgenti misure per scongiurare un autunno nero sul fronte delle imprese e della perdita di posti di lavoro: a cominciare da fondi a sostegno di turismo e commercio, più contributi a fondo perduto, sgravi fiscali e contributivi a livello locale e nazionale e provvedimenti per una politica di forte rilancio dei consumi.

ORDINANZA 580 REGIONE LOMBARDIA IN VIGORE SINO A 31 LUGLIO 2020

Emanata la nuova ordinanza n.580 di Regione Lombardia; tra le novità principali, la possibilità di non indossare la mascherina all’aperto quando è possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; la mascherina deve comunque essere sempre indossata nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto e dagli operatori delle attività economiche e produttive.

Altre novità contenute nell’allegato all’ordinanza:

Ristorazione: consentiti riviste, quotidiani e materiale informativo per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani;

Attività ricettive e locazioni brevi: negli spazi aperti indossare mascherina solo quando non si può rispettare distanza di sicurezza;

Acconciatori, estetisti, tatuatori, centri abbronzatura e massaggi: consentiti riviste, quotidiani e materiale informativo per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani;

Discoteche e sale da ballo: consentito il ballo di coppia senza distanziamento tra congiunti;

Terme e centri benessere: obbligo mascherina nelle aree comuni al chiuso.

SCARICA TESTO INTEGRALE E ALLEGATO CON LINEE GUIDA PER ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

STOP BOLLO AUTO SINO A 30 SETTEMBRE E PROROGA PAGAMENTO TRIBUTI REGIONALI AL 31 OTTOBRE 2020

Sospensione bollo auto fino al 30 settembre 2020 e proroga pagamento tasse, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 31 ottobre 2020. Lo stabilisce la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta del presidente Attilio Fontana, di concerto con l’assessore regionale al Bilancio, Finanza e Semplificazione, Davide Caparini.

Il provvedimento delle tasse regionali sospese per il coronavirus riguarda gli adempimenti tributari e i termini dei versamenti della tassa auto, anche in domiciliazione bancaria, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 30 settembre 2020 per chi ha il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Lombardia.

Gli adempimenti  e i versamenti sospesi, potranno essere regolarizzati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2020. Non è previsto  il rimborso di quanto eventualmente già versato.

La delibera approvata in Giunta  inoltre sospende il pagamento dei tributi fino al 30 settembre, mettendo al riparo dalla decadenza della eventuale rateizzazione degli importi dovuti.

Più informazioni sulla pagina Tributi del Portale di Regione Lombardia www.tributi.regione.lombardia.it

FASE DUE: RIPARTE IL 70-80% DELLE ATTIVITA’, L’ABBIGLIAMENTO TRAINA LE RIAPERTURE

Pesa comunque il crollo dei consumi: nel 2020 in Lombardia sarà di 16 miliardi di euro

In Lombardia le imprese ripartono, anche se non tutte alla stessa velocità, con l’abbigliamento a fare da traino. Lo dicono i dati raccolti tra gli associati alle Confcommercio della regione nei primi giorni delle riaperture disciplinate dal DPCM e dall’ordinanza regionale.

Pur con diversità, anche marcate, legate alle peculiarità dei territori e ai settori appartenenza, la percentuale complessiva di esercizi che ha deciso di riaprire si aggira intorno al 70-80%.

Numeri più alti nel settore dell’abbigliamento, qui le aperture superano il 90%, mentre è la ristorazione ad assumere un atteggiamento più cauto: in questo caso le aperture di bar e ristoranti oscillano tra il 50 e il 70%, ma con una tendenza all’aumento.

Se da un lato tra gli operatori è ampiamente diffusa la voglia di ricominciare, sulla ripartenza pesano ancora alcune incognite: prima fra tutte, la necessità di districarsi tra regole giudicate ancora poco chiare, come per esempio la regola di distanziamento di un metro che vige anche per conviventi e nuclei familiari. Oppure, ancora, la difficoltà di reperire dispositivi di sicurezza o i termoscanner: in Lombardia, ricordiamo, a differenza di altre regioni è prevista la misurazione della temperatura anche per i clienti degli esercizi di somministrazione ai tavoli.

Ottimismo più marcato e ripartenza più decisa per il settore dell’abbigliamento: tra gli articoli più richiesti dai clienti che hanno varcato la soglia dei negozi dopo due mesi di lockdown, intimo e abbigliamento casual.

Ai nastri di partenza per questi primi giorni di piena “Fase Due”, in Lombardia c’erano circa 140 mila imprese, 800 mila a livello nazionale. Imprese che comunque escono duramente provate dal blocco pressoché totale imposto dall’emergenza sanitaria: il calo dei consumi in Lombardia, come rileva l’Ufficio Studi di Confcommercio, arriverà nel 2020 a toccare i 16 miliardi di euro, con un crollo percentuale del 47% nel mese di aprile, dato trainato verso il basso da settori come l’accoglienza, la ristorazione e il commercio al dettaglio che hanno praticamente azzerato il proprio fatturato.

Per questo non dobbiamo dimenticare che riaprire non significa ripartire a pieno regime come se niente fosse successo,  o recuperare facilmente quanto è andato perduto. Le imprese devono essere sostenute con interventi a fondo perduto e maggiore certezza normativa.

ORDINANZA LOMBARDIA N.547: RIAPERTURE DEL 18 MAGGIO

Di seguito, i punti principali e il testo integrale dell’ordinanza della Regione Lombardia per le riaperture delle attività dal 18 maggio, che contiene alcune misure più restrittive rispetto ad altre regioni. In particolare
– obbligo di utilizzo della mascherina
– obbligo di rilevare la temperatura dei dipendenti da parte dei datore di lavoro
– obbligo di rilevare la temperatura per i clienti dei ristoranti
– proroga al 31 maggio della riapertura di palestre e piscine


SCARICA ALLEGATO 1 con le schede contenenti le indicazioni per categorie

Obbligo di utilizzo della mascherina o di altre protezioni

– Ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sè stessi e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

– Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e i loro accompagnatori.

– Per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l’uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa ed il mantenimento del distanziamento sociale.

 

Attività commerciali, artigianali e di servizi

– Sono consentite le attività commerciali, artigianali e di servizi di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, nel rispetto dei contenuti delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” approvate in data 15 maggio 2020 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, adattate per lo specifico contesto della Regione Lombardia, nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.

– Sono altresì consentite le seguenti attività:

Professioni della montagna, di cui alla L.R. n. 26/2014, anche per assicurare il soccorso e la sicurezza in montagna, e lo svolgimento delle relative attività formative all’aria aperta, finalizzate alla abilitazione dell’esercizio della professione ed all’aggiornamento professionale,

Guide turistiche, tenuto conto della ripresa dell’attività turistica,

Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici) in quanto, pur con alcune specificità, rientrano tra le strutture non

alberghiere di cui all’allegato 1,

Rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi, per le stesse motivazioni di cui al punto precedente,

Parchi faunistici, in quanto caratterizzati dallo svolgimento di attività quasi esclusivamente all’aperto, nel rispetto delle linee guida di cui all’allegato 2, elaborate dalle competenti strutture regionali nonché nel rispetto di quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 della presente Ordinanza.E’ altresì consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, comprese, per analogia, quelle gestite da associazioni senza scopo di lucro e quelle svolte da altre strutture quali asili per cani, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale.E’ consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa, per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

 

Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:
a) deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale, a cura o sotto la supervisione del datore di lavoro o suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora durante l’attività il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente
isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata deve attenersi. Nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato – quali i servizi alla collettività (quali, a titolo esemplificativo, il trasporto pubblico locale ferroviario ed automobilistico, il servizio di trasporto ferroviario ed automobilistico di merci) e/o per i singoli individui (quali, a titolo esemplificativo, i servizi di assistenza domiciliare) – le prescrizioni previste dall’Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020 devono essere rispettate con la seguente modalità:
1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro o al suo delegato,
astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro. Il dipendente dovrà dare analoga tempestiva comunicazione anche quando, durante l’attività, dovesse manifestare i sintomi di infezione da COVID-19 (es. febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite).
2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in
momentaneo isolamento senza recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede.
3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.Lgs. n. 81/2000 e/o l’ufficio del personale, all’ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà rivolgersi.
4. in ogni caso, il datore di lavoro o il suo delegato è tenuto a rammentare – attraverso, per esempio, appositi sms o mail – al personale dipendente l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l’eventuale sussistenza di sintomi da affezione che impediscono l’inizio o la prosecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente.

b) Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso. In caso di accesso ad attività di ristorazione con consumo sul posto, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria. Se tale temperatura dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l’accesso alla sede e l’interessato sarà  informato della necessità di contattare il proprio medico curante.
c) In assenza di strumento di rilevazione idoneo per difficoltà di reperimento sul mercato è consentito, solo in via transitoria, che il datore di lavoro o suo delegato verifichi all’arrivo sul luogo di lavoro, la temperatura che il dipendente o, nel caso di cui al secondo periodo della lettera b) anche il cliente, prova con strumento personale idoneo.
d) E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario “CercaCovid”.

Tirocini e attività laboratoriali
1. E’ consentita la ripresa delle esperienze formative attraverso la modalità del tirocinio anche in presenza, esclusivamente negli ambiti di lavoro ove non sussistano le restrizioni all’esercizio dell’attività. I soggetti ospitanti assicurano l’applicazione, per i tirocinanti, degli stessi protocolli di sicurezza previsti per il settore, l’attività e il luogo di lavoro ove è esercitata l’esperienza formativa
in tirocinio. Le imprese in cassa integrazione che hanno sospeso parzialmente la propria attività possono ospitare i tirocinanti, fermo restando il rispetto delle linee guida regionali approvate con D.G.R. 17 gennaio 2018, n.7763.
2. Lo svolgimento di attività formative all’interno dei laboratori presso le istituzioni formative, compresi gli enti che erogano formazione di tipo musicale e artistico, è consentito previa organizzazione degli spazi da parte del soggetto ospitante tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione, e a condizione che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione previste dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL e eventuali successive modifiche e integrazioni, contestualizzate alle esigenze delle specifiche attività.

1.5 Attività sportive e ludico-ricreative
1. Le attività sportive svolte individualmente all’aria aperta, sia a livello dilettantistico che professionistico, di sport individuali e non individuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, pesca sportiva e amatoriale, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro a volo, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche, canottaggio, tennis, paddle, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart, ecc.), possono essere consentite anche nell’ambito di impianti sportivi, centri e siti sportivi, qualora siano ivi praticabili, compreso lo svolgimento di lezioni individuali o per piccoli gruppi
fino a un massimo di quattro persone esclusi gli istruttori, subordinatamente all’osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente paragrafo. Tali previsioni potranno essere aggiornate con successivi protocolli che saranno stipulati con le Federazioni sportive
2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici. Sono da considerare aree adibite alla pratica sportiva all’aria aperta anche le strutture fisse (es. tensostrutture), che siano aperte completamente sui lati, con porte e teloni scorrevoli.
3. I suddetti gestori, oltre a garantire la corretta e costante sanificazione ed igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l’organizzazione di percorsi idonei, l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione utili per assicurare il distanziamento sociale, il rispetto delle distanze di sicurezza, il divieto di assembramento e la corretta modalità di utilizzo delle attrezzature sportive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).
4. Non sono consentite le attività, neanche all’aperto, di piscine e palestre.
5. Sono consentiti sia il volo che la navigazione da diporto.
6. A decorrere dal 25 maggio 2020 limitatamente ai soli atleti riconosciuti di interesse nazionale dalla Federazione Italiana Sport Invernali al fine di consentire il raggiungimento delle aree ove svolgere gli allenamenti, è consentita la ripresa delle attività degli impianti del territorio lombardo a fune e di risalita del comprensorio sciistico del Passo dello Stelvio, non classificati di Trasporto Pubblico Locale nel rispetto dei protocolli di sicurezza che saranno definiti da Regione Lombardia entro la data di ripresa dell’attività.

Addestramento di cani, cavalli e altre specie animali 
1. È consentita l’attività di allenamento e di addestramento di cani e cavalli e altre specie animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. L’attività di allenamento e addestramento è consentita anche da parte di istruttori e soggetti che hanno gli animali in affido e che operano per conto dei proprietari dei singoli animali. Il rapporto di affidamento deve essere giustificato da specifiche competenze e da un incarico legittimo che li autorizzi ad allenare e addestrare gli animali per conto dei proprietari degli animali.
2. L’attività di allenamento e addestramento può essere svolta in aree attrezzate (quali ZAC, centri cinofili e maneggi) o in aree all’aperto (es. boschi e parchi) idonee allo svolgimento di tali attività.

Validità e sanzioni

1. Le disposizioni della presente ordinanza, che sostituisce l’Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020, producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, fermo restando che qualora il monitoraggio quotidiano degli indicatori di andamento dell’epidemia (segnalazione casi sospetti, incidenza dei nuovi casi, ricoveri) evidenziasse un rallentamento della riduzione citata in premessa, nonché a fronte di insorgenza di cluster territoriali, saranno tempestivamente riconsiderate le

disposizioni di cui alla presente Ordinanza.
2. Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti e contenenti misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia.
4. Resta ferma la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica e dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del d.lgs. n.152/2006.
5. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.

SCARICA TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA

ALLARME COMMERCIO LOMBARDO: – 8,2 MILIARDI NEL 2020. IMPRESE A CONDUZIONE FAMILIARE, A RISCHIO IL 50%

E’ pesantissima la proiezione delle perdite per il commercio al dettaglio in Lombardia per il 2020: 8,2 miliardi (-40%). (stime Ufficio studi della Confcommercio milanese).

Il 65,8% delle imprese che subisce perdite è a conduzione familiare. Il loro reddito in emergenza COVID-19 scende nel 2020 al 40% di quello in contesto normale. E’ a rischio chiusura fino al 50% di queste microimprese.

A marzo i consumi in Lombardia erano già calati del 32%. (4,101 miliardi di euro) e le prospettive sono ovviamente ancora più negative, a causa del lockdown totale di aprile e delle molte attività commerciali ancora chiuse in questo mese di maggio di avvio della “Fase 2”.

E’ bene ricordare  che, con 211 miliardi, la Lombardia rappresenta il 20% dei consumi nazionali.

I settori del turismo e dei servizi, fermi nella quasi totalità (tra il 90 e 100%) escono stremati da oltre due mesi di stop forzato. Secondo Federalberghi, nel 2020, il fatturato del comparto ricettivo subirà una perdita di quasi 17 miliardi di euro (71,4%) a livello nazionale.

Anche gli oltre 50mila esercizi della ristorazione lombardi sono pressoché fermi, con una parziale ripresa solo per il delivery e il take away.  Ogni giorno di chiusura in più produce danni gravissimi e mette a rischio imprese e lavoro: Fipe-Confcommercio (la Federazione italiana dei pubblici esercizi) stima che ogni settimana di chiusura determini a livello nazionale una perdita di 1 miliardo e 700 milioni. 

La ritardata riapertura degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e di molte attività artigianali, come prospettato nel calendario della Fase 2” non farà altro che peggiorare la situazione. 

Ed è altrettanto evidente  che se ci saranno alcune filiere in grado di ripartire immediatamente a regime, una volta rimosso il blocco, ce ne saranno tante altre, soprattutto le più colpite, come quella turistica, che avranno una ripresa molto lenta. E quando parliamo di filiera turistica parliamo non soltanto degli alberghi, già prostrati da un pressoché totale azzeramento della clientela, ma anche di commercio non alimentare, di attività legate allorganizzazione di eventi, del catering, delle attività d’intrattenimento.

Per questo è stata chiesta al Governo dalle nostre associazioni del settore del turismo la dichiarazione di stato di emergenza per il settore.

Il commercio non food è in ginocchio, con ordinativi stagionali sui quali nemmeno svendite e promozioni potranno compensare le perdite ingenti del comparto.

Sul fronte degli interventi per le imprese, resta al primo posto la necessità immediata di liquidità, più che con I prestiti, attraverso contributi a fondo perduto. La leva dei prestiti, per laccesso ai quali peraltro si chiede un immediato azzeramento della burocrazia, dev’essere accompagnata dalliniezione di soldi veri”, specie per quei settori che hanno visto ridurre quasi totalmente il proprio fatturato.

Quanto alle locazioni commerciali serve il riconoscimento dello status giuridico della  causa di forza maggiore con la possibilità, per l’operatore commerciale in affitto, di chiedere un indennizzo per fronteggiare il pagamento del canone di locazione. Dev’essere inoltre prevista l’estensione del credito di imposta per le locazioni commerciali anche per i contratti d’affitto d’azienda o di ramo d’azienda. E infine i tributi locali: servono equità e buon senso: se con la chiusura non produco perché devo pagare la tassa rifiuti? 

AGGIORNAMENTO CONSEGNE A DOMICILIO: LOMBARDIA PRESENTA ISTANZA DI REVOCA DECRETO DEL TAR

La Regione Lombardia ha presentato un’istanza di revoca del decreto del presidente del Tar con il quale “e’ stata disposta la sospensione parziale dell’ordinanza n.528 del 11 aprile 2020 di Regione Lombardia nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio”.

La Regione continua a ritenere utile e necessario consentire la consegna a domicilio per dare la possibilita’ ai cittadini di superare alcune delle difficolta’ emerse in questo periodo di restrizioni” scrive Regione Lombardia in una nota.

In riferimento alla possibilità di effettuare il servizio a domicilio, riportiamo di seguito quanto scritto sul sito del Governo relativamente all’applicazione dei DPCM


http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico, possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio? 
Sì, è consentita la consegna dei prodotti a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto, ma con vendita a distanza senza riapertura del locale. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cd. piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.


 

11 APRILE: ORDINANZA 528 REGIONE LOMBARDIA

La nuova ordinanza n.528 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” di Regione Lombardia è in vigore da Martedi 14 Aprile 2020 sino al 3 Maggio 2020.

RESTANO INVARIATI I PROVVEDIMENTI riguardanti gli spostamenti, presenza di persone in luoghi pubblici e attività all’aperto e sportive

CONFERMATA la chiusura degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali (che proseguono l’attività in smart working, salvo eccezioni per particolari scadenze) dei mercati all’aperto e tutte le attività non essenziali.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE NEGLI IPERMERCATI E NEI SUPERMERCATI, l’acquisto dei seguenti articoli:

  • articoli di carta, cartone
  • articoli di cartoleria e forniture per ufficio
  • libri
  • fiori e piante.

CONSENTITA L’APERTURA di negozi di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

SCARICA IL TESTO INTEGRALE DELL’ORDINANZA