LOMBARDIA, NUOVE ZONE “ARANCIONE RAFFORZATO”, TRA CUI COMO E CREMONA

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato tre nuove ordinanze che entreranno in vigore da mercoledì 3 marzo.

Diventerà zona arancione rafforzata, con la chiusura quindi di tutte le scuole, tranne gli asili nido, l’intera provincia di Como, ma anche diversi comuni della provincia di Mantova, della provincia di Cremona (incluso il capoluogo), di quella di Pavia e di dieci comuni della Città Metropolitana di Milano.

I comuni di Mede (Pv), Bollate (Mi) e Viggiù (Va), finora in fascia rossa, passano da giovedì 4 marzo in fascia arancione rafforzata, in considerazione del miglioramento della situazione epidemiologica.

Nel Milanese diventano arancione scuro i Comuni di Motta Visconti, Besate, Binasco, Truccazzano, Melzo, Liscate, Pozzuolo Martesana, Vignate, Rodano, Casarile.

Nel mantovano si tratta di Viadana, Pomponesco, Gazzuolo, Commessaggio, Dosolo, Suzzara, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, Quistello, San Giacomo delle Segnate, San Benedetto Po, Asola, Castelgoffredo, Casaloldo, Medole, Casalmoro, Castiglione delle Stiviere.

In provincia di Cremona, oltre al capoluogo, Spinadesco, Castelverde, Pozzaglio ed Uniti, Corte dei Frati, Corte de’ Cortesi con Cignone, Spineda, Bordolano e Olmeneta.

In provincia di Pavia viene disposta la fascia arancione rafforzata per Casorate Primo, Trovo, Trivolzio, Rognano, Giussago, Zeccone, Siziano, Battuda, Bereguardo, Borgarello, Zerbolò, Vidigulfo.

Vengono, poi, prorogate per un’altra settimana le misure già adottate per tutti i comuni della provincia di Brescia, così come sono confermate per un’altra settimana anche per i comuni bergamaschi di Sarnico, Gandosso, Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Villongo, Castelli di Calepio, Credaro e per il comune di Soncino in provincia di Cremona.

DPCM E ORDINANZE, IL PUNTO SULLE DISPOSIZIONI IN VIGORE IN LOMBARDIA

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE D’INTESA CON PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA

Prevede la limitazione agli spostamenti dalle ore 23.00 alle ore 5.00. Salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, d’urgenza o salute.

DISPOSIZIONI COORDINATE DPCM 24 OTTOBRE 2020 E ORDINANZA N.624 REGIONE LOMBARDIA

Attività economiche

  • Nelle giornate di sabato e domenica chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
  • Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) cessano dalle ore 18:00 alle ore 05:00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Chiusura dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua.
  • I divieti non si applicano agli agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.
  • È vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico.
  • Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre.

SCARICA TESTO INTEGRALE DPCM 24 OTTOBRE 2020

SCARICA TESTO INTEGRALE ORDINANZA 624 REGIONE LOMBARDIA 27 OTTOBRE 2020

SCARICA TESTO INTEGRALE ORDINANZA 623 REGIONE LOMBARDIA 21 OTTOBRE 2020

LE FAQ SULLE ORDINANZE DI REGIONE LOMBARDIA

ORDINANZE: DOMANDE E RISPOSTE DI REGIONE LOMBARDIA

FAQ – Domande e risposte da parte di Regione Lombardia
ORDINANZA REGIONALE N. 623 DEL 21 OTTOBRE 2020
Come riportate qui https://bit.ly/3kl5TFW
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono restare aperte il sabato e la domenica?
Sì, le attività di somministrazione presenti all’interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono continuare la propria attività anche nel fine settimana nel rispetto delle linee guida previste. La restrizione infatti è relativa ad alcune tipologie di esercizi commerciali al dettaglio (negozi).
È consentita l’attività di parrucchieri, estetisti e di lavanderia e tintoria presenti all’interno dei centri commerciali e delle grandi strutture di vendita il sabato e la domenica?
Sì, le attività artigianali di servizio alla persona sono consentite.
I ristoranti e i bar presenti all’interno delle strutture ricettive possono proseguire l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente nei confronti dei propri ospiti oltre le ore 23?
Sì, le attività di somministrazione all’interno delle strutture ricettive sono da ritenersi escluse da tale limite poiché accessorie al servizio di soggiorno reso ai propri ospiti.
Come calcolo il numero massimo di persone che possono entrare contemporaneamente all’interno della mia attività commerciale/pubblico esercizio?
Per definire il numero massimo di persone che possono permanere contemporaneamente all’interno del locale è necessario fare riferimento alle modalità disposte dalle linee guida dell’allegato 1 dell’OPGR n. 620 e che prevedono, tra l’altro, “regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti”.
L’art. 5 dell’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre 2020 indica la possibilità di consumo al tavolo fino a “sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti)”. Il numero dei congiunti e dei conviventi deve avere un numero massimo?
Il limite superabile riguarda le persone comunque conviventi (ad es. lo stesso nucleo familiare). In ogni caso si ricorda che, in base alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni, i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Pertanto, deve essere salvaguardato il limite di carattere generale alla presenza contemporanea di avventori.
FAQ SU ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE D’INTESA CON IL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA DEL 21 OTTOBRE 2020
Alle ore 23.00 il pubblico esercizio deve essere sgombro dagli avventori?

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono consentite fino alle 23.00, orario in cui va effettuato lo sgombero del locale e pertanto gli avventori eventualmente ancora presenti devono recarsi verso l’uscita, dopo aver terminato senza indugio le consumazioni.

Come si calcola il tempo di rientro alle proprie abitazioni dei clienti alle 23.00, orario fissato per la chiusura dei pubblici esercizi?
Gli avventori eventualmente ancora presenti alle ore 23.00 nel pubblico esercizio devono recarsi senza indugio alle proprie abitazioni, ovviamente lungo il tragitto più breve.

Se un cliente esce da un pubblico esercizio o un locale di spettacolo prima delle ore 23.00, ma nel rientrare a casa “sfora” tale orario, è sanzionabile?
Il cliente che esce dal locale prima delle ore 23.00 e che, per percorrere il più breve tragitto necessario a rientrare a casa, “sfora” il suddetto orario, non è perseguibile in quanto secondo l’art. 1 dell’ordinanza del Ministro della Salute del 21 ottobre 2020, adottata d’intesa con il Presidente della Regione, è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

Spostamenti notturni verso e da aeroporto / stazione ferroviaria (viaggiatori che hanno voli/treni già prenotati o accompagnatori) sono consentiti?
Sì, in quanto gli spostamenti da e verso l’aeroporto costituiscono una situazione di necessità, idonea a giustificare lo spostamento anche nelle ore comprese tra le 23.00 e le 5.00. Tali spostamenti possono essere giustificati anche da comprovate esigenze lavorative. Resta a carico dell’interessato l’onere di produrre adeguata autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

In un locale di ristorazione è consentito fermarsi a lavorare a porte chiuse dopo le 23.00 (per pulizie o preparazione di cibo per il giorno seguente)?
Sì, a condizione che il locale sia stato sgomberato e chiuso al pubblico e che al suo interno operi, per il tempo strettamente necessario, esclusivamente personale adibito alle pulizie e alla preparazione del cibo per il giorno seguente.

➡️ Leggi le Faq e le informazioni https://bit.ly/3kl5TFW

FASE2 IN LOMBARDIA: ECCO COSA RIAPRE DAL 4 MAGGIO

DAL 4 SINO AL 17 MAGGIO IN LOMBARDIA VALGONO LE DISPOSIZIONI DEL DPCM 26 APRILE 2020 INTEGRATE CON ORDINANZE REGIONALI

Per comodità le riportiamo, sintetizzate, di seguito


ORDINANZE REGIONALI

1.Mascherine
In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.
2. Commercio al dettaglio
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio. Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
3. Mercati
comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.
Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.
4. Altre attività economiche
È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero. Riapertura anche per librerie, cartolerie e negozi di vendita fiori e piante.
5. È consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
6. Addestramento di cani e cavalli
È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
7. Seconde case
È consentito nell’ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o 5 da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.
8. I concessionari di slot machines devono bloccarle.
Gli esercenti devono disattivare monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti, che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.


DISPOSIZIONI DPCM 26 aprile

1.Bar, ristoranti, ristorazione solo in take away
Le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie rimangono sospese, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le attività di ristorazione potranno effettuare vendita da asporto e di consegna a domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone.


Alleghiamo
Elenco delle attività commerciali consentite (allegato 1),
Elenco dei servizi per la persona consentiti (all. 2),
Elenco delle attività produttive consentite (all. 3),
Misure igienico-sanitarie (all. 4),
Misure per gli esercizi commerciali (all. 5),

SCARICA ALLEGATO



COVID-19: ORDINANZE E DPCM IN VIGORE IN LOMBARDIA, IL PUNTO

Le ordinanze regionali attualmente in vigore in Lombardia sino al 13 aprile

DISPOSIZIONI PER ATTIVITA’ ECONOMICHE

Attività sospese

  • E’ prevista la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’Allegato 1 del dpcm 22 marzo) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media o grande distribuzione e nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole attività di prima necessità; In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti, per tutti i prodotti (alimentari e non);
  • la sospensione delle attività dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non elencate all’allegato 2 dell’ordinanza del 21 marzo;
  • la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere di prodotti o servizi essenziali;
  • la chiusura delle attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • la chiusura di tutte le strutture ricettive (Hotel, alberghi, b&b, etc.):gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza del 22 marzo. La chiusura si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono restare aperte per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.), compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È consentito nelle strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
  • Possono restare aperte anche le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici

  • Il fermo delle attività nei cantieri edili. Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari
  • la chiusura dei distributori automatici «h24» che distribuiscono bevande e alimenti confezionati

Attività consentite

  • E’ possibile acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti)
  • E’ possibile la vendita al dettaglio di fiori e piante negli ipermercati e supermercati
  • Sono esclusi dal divieto  di esercizio i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici
  • E’ consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  • I mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
  • E’ consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020
  • Le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANITARIO

  • Disposto il divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di almeno un metro. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa di euro 5.000,00;
  • l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
  • l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
  • Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere nonché agli Enti e Amministrazioni pubbliche, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea
  • il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni
  • l’obbligo – se si esce con il cane – di rimanere entro i 200 metri da casa
  • la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.

Il testo integrale ordinanza 4 aprile è qui

Il testo integrale ordinanza 6 aprile è qui

I testi integrali sono scaricabili qui


DISPOSIZIONI DI CARATTERE NAZIONALE

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DPCM 22 MARZO 2020 e DPCM 1 APRILE 2020

Contengono disposizioni di chiusura delle attività produttive e commerciali valide sino al 13 aprile 2020

Scarica il testo integrale del DPCM 22 MARZO qui

Scarica il testo integrale del DPCM 1 APRILE qui

Allegato 1 del dpcm 22 marzo (modificato il 25 marzo) con elenco codici ATECO attività aperte

 

 

COVID-19: ORDINANZE REGIONE LOMBARDIA VALIDE SINO AL 15 APRILE

TESTO INTEGRALE ORDINANZA 21 MARZO 2020

TESTO INTEGRALE ORDINANZA 22 MARZO 2020


Le disposizioni producono effetto – salvo diverse disposizioni legate all’evoluzione della situazione epidemiologica – fino al 15 aprile.

Tra le disposizoni principali

– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;

– la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

– la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

– la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;

– la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

– la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza


STRUTTURE RICETTIVE: AGGIORNAMENTO ORDINANZA REGIONALE 22 MARZO

“Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate e sospesa l’accoglienza degli ospiti dall’entrata in vigore del presente provvedimento. Per gli ospiti già presenti nella struttura in tale momento l’ospitalità non può protrarsi oltre le 72 ore successive all’entrata in vigore del presente provvedimento. La presente disciplina si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono permanere in servizio per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.) ivi compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali.

È altresì consentito nelle strutture ricettive comunque denominate il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Sono escluse da quanto previsto le residenze, le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici.”


– il fermo delle attività nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attivita’ di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;

– la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

– il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, salvo che nei pressi della propria abitazione

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.