L’art. 59 del DL agosto prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto per le attività commerciali presenti nei centri storici. L’obiettivo della misura è sopperire ai mancati incassi legati alla perdita di flussi turistici dall’estero. Il contributo a fondo perduto per i negozi, in ogni caso, non sarà inferiore a:
- € 1.000 per gli esercenti che operano come ditte individuali;
- € 2.000 per le società.
PER QUALI CITTA’
Il contributo spetterà agli esercizi commerciali nei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini in Paesi esteri:
- Per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quelli dei residenti negli stessi comuni;
- Per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
COME SI CALCOLA
Nel dettaglio, l’art. 59, al comma 2, stabilisce che il contributo spetti se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 è inferiore alla metà dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
Il successivo comma 3 dell’art. 59 del DL agosto prevede poi che l’importo del contributo a fondo perduto negozi si calcoli applicando, alla differenza di fatturato e corrispettivi registrata, la percentuale del:
- 15%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta precedente;
- 10%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro nel periodo d’imposta precedente;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori.
L’importo massimo del contributo a fondo perduto è fissato a 150.000 euro.
Il compito dell’attuazione del contributo sarà dell’Agenzia delle Entrate.