GOVERNO VARA DECRETO RISTORI TER: FONDO PERDUTO ANCHE PER NEGOZI DI CALZATURE

Varato dal Governo il decreto ristori ter, una misura che in totale stanzia oltre 1,4 miliardi di euro per i contributi a fondo perduti destinati ai settori economici maggiormente colpiti dalla crisi.

Tra le novità principali, l’inserimento, nella lista dei codici Ateco delle attività economiche beneficiarie degli indennizzi perché in zona rossa, del commercio al dettaglio di calzature e accessori. I negozi di scarpe avranno un ristoro del 200% rispetto a quanto previsto in precedenza. Viene quindi rafforzata anche la dote per il credito d’imposta per:

  • affitti commerciali
  • cancellazione della seconda rata Imu,
  • estensione della proroga del versamento Irpef, Ires e Irap per autonomi e partite Iva
  • sospensione dei versamenti tributari e dei contributi previdenziali
  • congedo per i genitori con i figli a casa a causa della chiusura delle scuole e il bonus baby sitter.

QUARTO DECRETO RISTORI

Per il quarto decreto ristori è stato chiesto uno scostamento di bilancio ulteriore di 8 miliardi di euro, che dovrà avere il via libera delle Camere.

In questo provvedimento dovrebbe trovare spazio anche il rinvio delle scadenze fiscali (acconti Irpef, Irap e Ires di fine novembre, i contributi previdenziali e le ritenute fiscali dei dipendenti di metà dicembre e l’acconto Iva del 27 dicembre) e delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, che altrimenti ripartirebbero il 10 dicembre. Lo stop dovrebbe riguardare le imprese fino a 50 milioni di fatturato con perdite di almeno il 33 per cento.

DPCM 3 NOVEMBRE 2020, LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Articolo in aggiornamento

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio alla quale appartiene ogni Regione.

Il nuovo Dpcm prevede il coprifuoco dalle 22 alle 5 in tutta Italia e la divisione del Paese in tre fasce, con veri e propri lockdown per le zone “rosse” e “arancioni”.

La Lombardia rientra, secondo quanto comunicato dal Presidente del Consiglio, in zona “rossa”.

Le norme entreranno in vigore dal 6 novembre e saranno valide fino al 3 dicembre.

Di seguito un riassunto delle disposizioni principali per ogni livello di rischio:

MISURE GENERALI 

  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi
  • Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
  • Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonché  gli  esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti  vendita  di  generi alimentari, tabacchi ed edicole
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

MISURE AGGIUNTIVE PER TERRITORI A RISCHIO MEDIO (ZONE “ARANCIONI”)

  • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori  salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

MISURE AGGIUNTIVE PER TERRITORI A RISCHIO ALTO (ZONE “ROSSE”)

  • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Norme, queste per le zone rosse e arancioni, che varranno per “almeno 15 giorni” e comunque non oltre la data di efficacia del decreto, cioè inizio dicembre.

In aggiornamento

DECRETO RISTORO: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E PROVVEDIMENTI PRINCIPALI

Di seguito i principali provvedimenti previsti dal cosiddetto “Decreto Ristoro”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 27 ottobre.

Contributo a fondo perduto per gli operatori economici

Previsto l’accredito diretto sul conto corrente per chi ha già richiesto e ricevuto il contributo a fondo perduto introdotto dal Decreto Rilancio. Solo chi non ha già richiesto il contributo a fondo perduto dovrà presentare, invece, apposita istanza sul sito dell’Agenzia delle entrate, non appena disponibile.

Per chi ha già ricevuto il contributo, il nuovo importo sarà determinato come segue:

  • Somministrazione: 150% del contributo a fondo perduto già ricevuto
  • Ristoranti: 200% del contributo già ricevuto
  • Discoteche: 400% del contributo già ricevuto

Per chi non aveva invece richiesto il contributo, ricordiamo che i criteri per la determinazione sono quelli all’articolo 25 D.L. 34/2020, e cioè:

  • Imprese con fatturato 2019 fino a 400mila euro: 20% della perdita di fatturato di aprile 2020.
  • Imprese con fatturato 2019 fra 400mila e 1 milione di euro; 15% della perdita di fatturato di aprile 2020.
  • Imprese con fatturato 2019 fra 1 e 5 milioni di euro: il 10% della perdita di fatturato di aprile 2020.

L’indennizzo minimo è pari a mille euro per le persone fisiche e a 2mila euro per le imprese. Il massimale è invece di 150mila euro, quindi l’indennizzo non può in ogni caso superare questa cifra.

Credito d’imposta per i canoni di locazione

Il credito d’imposta sugli affitti viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre ed allargato alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro che abbiano subito un calo del fatturato del 50%. Il relativo credito è cedibile al proprietario dell’immobile locato.

Nuove indennità per i lavoratori

Vengono riproposte le indennità di 1.000 euro a favore, tra gli altri, dei lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo. La bozza di Decreto prevede inoltre l’erogazione, per il mese di novembre 2020, di un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori dello sport impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le società e le associazioni sportive dilettantistiche.

Stop alla seconda rata Imu

Il decreto ristori prevede che le aziende colpite dalle nuove chiusure non dovranno pagare la seconda rata Imu 2020, in scadenza il 16 dicembre.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

E’ riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.

L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:

  • al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Per approfondire: http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n-69/15515

DECRETO RILANCIO: ANNUNCIATI STOP IRAP E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

Il Consiglio dei ministri ha approvato il dl Rilancio, che include interventi per fronteggiare le conseguenze economiche dell’emergenza covid-19 per famiglie, lavoratori e imprese. Si tratta di una maxi-manovra da 55 miliardi di euro.

In attesa del testo integrale, annunciati circa 10 miliardi per la proroga della Cig, 12 miliardi per i pagamenti dei debiti dei Comuni e degli enti territoriali, oltre 4 miliardi al rinnovo del bonus autonomi confermato a 600 euro per aprile e che salirà a 1000 euro a maggio, circa 500 milioni per il sostegno di colf e badanti.

Stop all’acconto Irap da 4 miliardi per imprese fino a 250 mln di fatturato, circa 6 miliardi saranno impegnati per i ristori a fondo perduto delle pmi che avverrano a “giugno” (I contributi verranno riconosciuti in favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro. La misura spetterà a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019)

Annunciati inoltre  sgravi per gli affitti e il taglio agli oneri in bolletta, 2,5 miliardi per turismo e cultura (librerie, musei, cinema, luoghi di cultura, teatri).

Per le imprese previsti incentivi per la ricapitalizzazione, sconti per sanificazioni della fase 2, per gli affitti e le bollette. C’è inoltre il rinvio al 2021 dell’entrata in vigore della sugar e della plastic tax. Vengono ulteriormente prorogate per tre mesi le sospensioni dei versamenti fiscali e contributivi già previste nel Cura Italia.

Sul fronte del turismo, tra i settori più duramente colpiti dall’emergenza, spiccano le risorse di sostegno alle strutture con la cancellazione della prima rata Imu per terme, ostelli, agriturismi, stabilimenti balneari, alberghi e pensioni e lo stop della tassa sul suolo pubblico per bar e ristoranti; e un bonus vacanze tra 150 e 500 euro per i nuclei con un Isee fino a 40mila euro.

Confermato anche il superbonus da 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica con la possibilità di cedere il credito maturato alle banche o di chiedere lo sconto in fattura all’impresa che realizza i lavori.

FASE2 IN LOMBARDIA: ECCO COSA RIAPRE DAL 4 MAGGIO

DAL 4 SINO AL 17 MAGGIO IN LOMBARDIA VALGONO LE DISPOSIZIONI DEL DPCM 26 APRILE 2020 INTEGRATE CON ORDINANZE REGIONALI

Per comodità le riportiamo, sintetizzate, di seguito


ORDINANZE REGIONALI

1.Mascherine
In Lombardia è sempre obbligatorio indossare la mascherina, o un qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, quando ci si trova al di fuori della propria abitazione. La mascherina non è obbligatoria per i bambini fino ai sei anni, per i portatori di forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e per le persone che interagiscono con loro.
2. Commercio al dettaglio
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani. Gli esercenti devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso e idonee soluzioni idroalcoliche per le mani prima dell’accesso all’esercizio. Ai gestori di ipermercati, supermercati e discount di alimentari si raccomanda di rilevare la temperatura corporea sia dei clienti che del personale, prima di autorizzare l’accesso: chi ha una temperatura superiore a 37,5 °C dovrà fare ritorno alla propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.
3. Mercati
comuni possono riaprire uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio per la vendita di prodotti alimentari, a patto che garantiscano l’osservanza delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza previste nell’ordinanza. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato.
Restano sospese le sagre e le attività di vendita dei prodotti non alimentari nei mercati scoperti.
4. Altre attività economiche
È consentita la prosecuzione dell’attività per gli alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero. Riapertura anche per librerie, cartolerie e negozi di vendita fiori e piante.
5. È consentita l’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza nella modalità “consegna animale – toelettatura – ritiro animale”, nonché le ulteriori attività previste dal codice ATECO 96.09.04, utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale;
6. Addestramento di cani e cavalli
È consentita l’attività di allevamento e di addestramento di cani e cavalli in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari degli animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
7. Seconde case
È consentito nell’ambito del territorio regionale lo spostamento verso e dalla seconda casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o 5 da competizione, in proprietà o sulla base di altro diritto legittimante sul bene, ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.
8. I concessionari di slot machines devono bloccarle.
Gli esercenti devono disattivare monitor e televisori di giochi, a prescindere dalla tipologia di esercizio in cui tali apparecchi sono presenti, che prevedono puntate accompagnate dalla visione dell’evento anche in forma virtuale, in modo da impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all’interno dei locali.


DISPOSIZIONI DPCM 26 aprile

1.Bar, ristoranti, ristorazione solo in take away
Le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie rimangono sospese, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le attività di ristorazione potranno effettuare vendita da asporto e di consegna a domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone.


Alleghiamo
Elenco delle attività commerciali consentite (allegato 1),
Elenco dei servizi per la persona consentiti (all. 2),
Elenco delle attività produttive consentite (all. 3),
Misure igienico-sanitarie (all. 4),
Misure per gli esercizi commerciali (all. 5),

SCARICA ALLEGATO



ATTIVITA’ COMMERCIALI: LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO DAL 4 MAGGIO

IN AGGIORNAMENTO 

IL TESTO INTEGRALE DEL DPCM E’ DISPONIBILE QUI

Le disposizioni relative alle attività commerciali in vigore dal prossimo 4 maggio annunciate in Conferenza Stampa dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Bar e ristoranti in take away – DAL 4 MAGGIO

Viene confermata, a partire dal 4 maggio, la possibilità di fare ristorazione con le modalità di vendita da asporto oltre che di domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone. “Si dovrà entrare uno alla volta – ha spiegato Conte -, rispettando la fila, le distanze, con i dispositivi di protezione”.

I negozi – DAL 18 MAGGIO
Per gli esercizi commerciali al dettaglio la riapertura è fissata per il 18 maggio

DAL 1 GIUGNO (Ipotesi)

Parrucchieri, barbieri, centri estetica riapriranno l’1 giugno assieme a bar e ristoranti

RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE POSSIBILI INTERVENTI NORMATIVI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA

LIQUIDITA’: SEMAFORO VERDE PER DOMANDE PRESTITI SINO A 25 MILA EURO

Piccole e medie imprese e lavoratori autonomi possono richiedere e ottenere i finanziamenti fino a 25mila euro coperti dalla garanzia pubblica previsti dal decreto di inizio aprile. 

Si può, quindi, tramite mail, firmare il contratto di finanziamento, sottoscrivere la richiesta di accesso al Fondo di garanzia, presentare una copia di un documento d’identità, compilare un’autocertificazione su ricavi e spese del personale. Tempi necessariamente più lunghi per le garanzie sulle aziende di maggiore dimensioni tramite la garanzia Sace visti gli importi maggiori.

Ricordiamo che i prestiti fino a 25 mila euro (o entro comunque il limite del 25% dei ricavi) hanno una durata massima di sei anni e un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi. Per questo tipo di prestiti è prevista una garanzia statale pari al 100% dell’importo chiesto alla banca.

Ecco due esempi di prestiti erogabili forniti da ABI

Nel caso vengano presentate più domande di finanziamento da parte di banche diverse in relazione allo stesso soggetto, Il Fondo rilascia la propria garanzia con riferimento alle prime domande presentate fino a concorrenza dell’importo massimo garantibile.

IMPRESA A
Importo ricavi = 120.000 euro
25% ricavi = 30.000 euro
Importo massimo garantibile = 25.000 euro
Modalità di erogazione
Banca X = 25.000 Banca X = 15.000 + Banca Y = 10.000

IMPRESA B
Importo ricavi = 80.000 euro
25% ricavi = 20.000 euro
Importo massimo garantibile = 20.000 euro
Modalità di erogazione
Banca X = 20.000 Banca X = 15.000 + Banca Y = 5.000

QUI PUOI SCARICARE LE INDICAZIONI DI ABI SU COME RICHIEDERE IL PRESTITO

DECRETO LIQUIDITA’: LE MISURE PRINCIPALI

Articolo in aggiornamento in attesa del testo definitivo +++++++

DA SACE GARANZIE SU PRESTITI, A COPERTURA FONDO MEF Sace potrà concedere fino al 31 dicembre 2020 garanzie a favore delle banche e di altre istituzioni finanziarie nazionali e internazionali per finanziamenti alle imprese, di durata non superiore a sei anni, per un importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati a supporto di piccole e medie imprese. A copertura di tali garanzie viene istituto un fondo al Mef con una dotazione iniziale di 1 miliardo per il 2020.

GARANZA SU PRESTITI FINO AL 100% PER PMI, 90% GRANDI IMPRESE Previste garanzie fino al 90% per tutte le imprese, potranno arrivare al 25% del fatturato o al doppio del costo del personale. Per le pmi la garanzia pubblica sui prestiti è fino al 100% ed è estesa anche alle mid cap e ai professionisti. Prestiti automatici con garanzia al 100% fino a 25 mila euro senza vincoli e alcuna valutazione del merito di credito. Per i prestiti fino a 800.000 euro la garanzia è al 100% (di cui 90% Stato e 10% confidi) mentre scende al 90% per i finanziamenti fino a 5 milioni di euro.

STOP AI DIVIDENDI PER LE IMPRESE Tra le condizioni per accedere ai prestiti con garanzia Sace quella di non poter erogare dividendi.

SGRAVI PER SPESE MASCHERINE E DISINFETTANTI Il credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro viene esteso anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza per proteggere i lavoratori o per garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).

STOP VERSAMENTI TASSE E CONTRIBUTI PER DUE MESI Stop dei versamenti Iva, delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente per i mesi di aprile e maggio 2020. La nuova sospensione vale per i soggetti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi all’annualità precedente solo nel caso in cui si verifichi un calo dei ricavi o compensi non inferiore al 33% nel mese di marzo rispetto a marzo 2019 o nel mese di aprile rispetto ad aprile 2019 rispettivamente per la sospensione dei versamenti dei mesi di aprile e maggio. Per i contribuenti che hanno avuto nell’annualità precedente un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 50 milioni di euro la percentuale di calo dei ricavi e’ invece del 50%. Stop previsto anche per i soggetti che hanno intrapreso l’attività economica dopo il 31 marzo 2019.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI A DISTANZA I Caf e i professionisti abilitati potranno gestire “a distanza”, l’attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente.

SLITTA AL 30 APRILE INVIO CUD Solo per l’anno 2020 slitta al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Non si applicano, pertanto, le sanzioni previste nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l’invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

ACCONTI FISCO SU DATI 2020 Quest’anno sarà possibile calcolare gli acconti non sulla base dell’anno precedente (il 2019) ma sulla base delle stime del 2020, tenendo quindi conto già dei danni causati dall’emergenza coronavirus. La norma prevede che non si applichino sanzioni e interessi qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all’ottanta per cento del dovuto calcolato per l’anno 2020. Niente sanzioni e interessi anche per chi effettua in ritardo i versamenti che scadevano il 16 marzo, prorogati al 20 marzo, purché li esegua entro il 16 aprile 2020.

SOSPESI FINO AL 15 MAGGIO PROCEDIMENTI PA PENDENTI Sospesi fino al 15 maggio i termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio scorso o avviati successivamente.

CERTIFICATI VALIDI FINO AL 30 SETTEMBRE Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 30 settembre 2020.

SFRATTI SOSPESI FINO AL 30 GIUGNO L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche a uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.