LOMBARDIA “ZONA ROSSA”: LE RESTRIZIONI ALLE ATTIVITA’

Confermato dal Presidente del Consiglio l’inserimento della Regione Lombardia tra le cosiddette “zone rosse” previste dal D.P.C.M. del 3 novembre 2020.

Come specificato da Regione Lombardia, cessano quindi contestualmente di avere effetto le precedenti ordinanze del Presidente della Regione.

Di seguito le principali restrizioni che entreranno in vigore da venerdi 6 novembre:

  • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità e le altre attività consentite nell’allegato 23/24.
  • Nei centri commerciali è consentito l’accesso alle attività consentite ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale;
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.
  • Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali,  tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Inoltre, restano valide le seguenti norme in vigore a livello nazionale

  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
  • Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente

Norme che varranno per “almeno 15 giorni” e comunque non oltre la data di efficacia del decreto, cioè inizio dicembre.

SCARICA L’ELENCO COMPLETO (ALLEGATI 23/24) DELLE ATTIVITA’ CONSENTITE

DPCM 3 NOVEMBRE 2020, LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI

Articolo in aggiornamento

Il premier Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm che istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio alla quale appartiene ogni Regione.

Il nuovo Dpcm prevede il coprifuoco dalle 22 alle 5 in tutta Italia e la divisione del Paese in tre fasce, con veri e propri lockdown per le zone “rosse” e “arancioni”.

La Lombardia rientra, secondo quanto comunicato dal Presidente del Consiglio, in zona “rossa”.

Le norme entreranno in vigore dal 6 novembre e saranno valide fino al 3 dicembre.

Di seguito un riassunto delle disposizioni principali per ogni livello di rischio:

MISURE GENERALI 

  • Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
  • Sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento
  • Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza nonché culturali, centri sociali e centri ricreativi
  • Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica
  • Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente
  • Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto; restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
  • Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
  • Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
  • sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate
  • Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonché  gli  esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti  vendita  di  generi alimentari, tabacchi ed edicole
  • Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto
  • Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici

MISURE AGGIUNTIVE PER TERRITORI A RISCHIO MEDIO (ZONE “ARANCIONI”)

  • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori  salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze

MISURE AGGIUNTIVE PER TERRITORI A RISCHIO ALTO (ZONE “ROSSE”)

  • E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori salvo che per gli spostamenti motivati  da comprovate esigenze lavorative o  situazioni  di  necessità  ovvero per motivi di salute
  • È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
  • Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità
  • Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie
  • Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona tranne lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere.

Norme, queste per le zone rosse e arancioni, che varranno per “almeno 15 giorni” e comunque non oltre la data di efficacia del decreto, cioè inizio dicembre.

In aggiornamento

DPCM E ORDINANZE, IL PUNTO SULLE DISPOSIZIONI IN VIGORE IN LOMBARDIA

ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE D’INTESA CON PRESIDENTE REGIONE LOMBARDIA

Prevede la limitazione agli spostamenti dalle ore 23.00 alle ore 5.00. Salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, d’urgenza o salute.

DISPOSIZIONI COORDINATE DPCM 24 OTTOBRE 2020 E ORDINANZA N.624 REGIONE LOMBARDIA

Attività economiche

  • Nelle giornate di sabato e domenica chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. La disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l’igiene personale, per l’igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli.
  • Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) cessano dalle ore 18:00 alle ore 05:00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • Obbligo sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
  • Chiusura dalle 18.00 alle 5.00 i distributori automatici cosiddetti ‘h24’ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua.
  • I divieti non si applicano agli agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.
  • È vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico.
  • Divieto di svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre.

SCARICA TESTO INTEGRALE DPCM 24 OTTOBRE 2020

SCARICA TESTO INTEGRALE ORDINANZA 624 REGIONE LOMBARDIA 27 OTTOBRE 2020

SCARICA TESTO INTEGRALE ORDINANZA 623 REGIONE LOMBARDIA 21 OTTOBRE 2020

LE FAQ SULLE ORDINANZE DI REGIONE LOMBARDIA

CARTELLI PER ESPOSIZIONE – DPCM E ORDINANZE REGIONALI

Di seguito è possibile scaricare il cartello – da personalizzare – recante le indicazioni per il numero massimo di persone consentite all’interno dei locali come disposto da D.P.C.M. e ordinanze regionali .

SCARICA CARTELLO ACCESSO MASSIMO

 

Per venire incontro alle esigenze legate alle nuove disposizioni, è stato preparato anche un cartello che specifica il numero massimo di clienti consentiti ad uno stesso tavolo (4)

SCARICA CARTELLO NUMERO MASSIMO PERSONE AL TAVOLO

NUOVO DPCM 7 SETTEMBRE: LE NOVITA’

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 7 Settembre 2020 che, di fatto, proroga le disposizioni in vigore sino al prossimo 7 ottobre, in particolare sul fronte delle misure di igiene per il contenimento dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Le disposizioni principali

OBBLIGO MASCHERINE nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e all’aperto senza distanza garantita

OBBLIGO MASCHERINE dalle 18 alle 6 dove c’e’ rischio di assembramenti (movida)

SOSPESE ATTIVITA’ DI BALLO IN DISCOTECHE, SALE DA BALLO E LOCALI ASSIMILATI

Qui testo integrale
Allegato

NUOVO DPCM: RIAPRONO SALE SCOMMESE, DISCOTECHE ANCORA CHIUSE

Il governo vara un nuovo allentamento delle misure anti-Covid .

Gli sport di contatto amatoriali potranno riprendere il 25 giugno “se le Regioni ma anche i ministri dello Sport e della Salute – dice Giuseppe Conte – ne accerteranno la compatibilità con la situazione epidemiologica”.

Lunedì riapriranno quindi le aree giochi e i centri estivi anche per i bambini da zero a tre anni, oltre alle sale scommesse. Per le discoteche bisognerà aspettare fino al 14 luglio, mentre i viaggi all’estero riprenderanno gradualmente. Da oggi, come previsto, “riprendono gli eventi sportivi” professionistici, senza pubblico, annuncia Conte.

Insomma dal 15 ci saranno altri spazi di libertà. Potranno riaprire sale giochi, scommesse e bingo, tra i settori più penalizzati dal lockdown, sempre però con l’avvertenza alle Regioni di tenere conto dell’andamento della pandemia. Via libera come previsto a cinema e teatri e agli spettacoli all’aperto, per un massimo rispettivamente di duecento e mille spettatori. I corsi professionali potranno essere svolti in presenza.

Le nuove misure saranno efficaci fino al 14 luglio. Ribadite le disposizioni di base per limitare i rischi di contagio, dal distanziamento sociale al divieto di assembramento. Per un mese ancora niente discoteche anche all’aperto, fiere e congressi, ma i governatori potranno stabilire una diversa data considerati i dati del contagio.

SCARICA QUI TESTO INTEGRALE DPCM 11 GIUGNO 2020 

SCARICA QUI ALLEGATO 1 DPCM 11 GIUGNO 2020

ATTIVITA’ COMMERCIALI: LE NUOVE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO DAL 4 MAGGIO

IN AGGIORNAMENTO 

IL TESTO INTEGRALE DEL DPCM E’ DISPONIBILE QUI

Le disposizioni relative alle attività commerciali in vigore dal prossimo 4 maggio annunciate in Conferenza Stampa dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Bar e ristoranti in take away – DAL 4 MAGGIO

Viene confermata, a partire dal 4 maggio, la possibilità di fare ristorazione con le modalità di vendita da asporto oltre che di domicilio. Il consumo non deve avvenire all’interno del locale, né al suo esterno devono formarsi assembramenti in cui non si rispetta la distanza fra le persone. “Si dovrà entrare uno alla volta – ha spiegato Conte -, rispettando la fila, le distanze, con i dispositivi di protezione”.

I negozi – DAL 18 MAGGIO
Per gli esercizi commerciali al dettaglio la riapertura è fissata per il 18 maggio

DAL 1 GIUGNO (Ipotesi)

Parrucchieri, barbieri, centri estetica riapriranno l’1 giugno assieme a bar e ristoranti

RICORDIAMO CHE SONO SEMPRE POSSIBILI INTERVENTI NORMATIVI DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA

COVID-19: ORDINANZE E DPCM IN VIGORE IN LOMBARDIA, IL PUNTO

Le ordinanze regionali attualmente in vigore in Lombardia sino al 13 aprile

DISPOSIZIONI PER ATTIVITA’ ECONOMICHE

Attività sospese

  • E’ prevista la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate nell’Allegato 1 del dpcm 22 marzo) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media o grande distribuzione e nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole attività di prima necessità; In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  • la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti, per tutti i prodotti (alimentari e non);
  • la sospensione delle attività dei servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non elencate all’allegato 2 dell’ordinanza del 21 marzo;
  • la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere di prodotti o servizi essenziali;
  • la chiusura delle attività degli studi professionali, salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
  • la chiusura di tutte le strutture ricettive (Hotel, alberghi, b&b, etc.):gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza del 22 marzo. La chiusura si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono restare aperte per esigenze collegate alla gestione dell’emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.), compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È consentito nelle strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:

  • personale in servizio presso le stesse strutture;
  • ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell’attività;
  • personale viaggiante di mezzi di trasporto;
  • ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
  • soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
  • soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
  • soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.
  • Possono restare aperte anche le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno a fini assistenziali e solidaristici

  • Il fermo delle attività nei cantieri edili. Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari
  • la chiusura dei distributori automatici «h24» che distribuiscono bevande e alimenti confezionati

Attività consentite

  • E’ possibile acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessità (che sono quindi aperti)
  • E’ possibile la vendita al dettaglio di fiori e piante negli ipermercati e supermercati
  • Sono esclusi dal divieto  di esercizio i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici
  • E’ consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  • I mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
  • E’ consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020
  • Le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE SANITARIO

  • Disposto il divieto di assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di almeno un metro. In caso di violazione è prevista una sanzione amministrativa di euro 5.000,00;
  • l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere sé stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe;
  • l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani;
  • Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere nonché agli Enti e Amministrazioni pubbliche, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea
  • il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni
  • l’obbligo – se si esce con il cane – di rimanere entro i 200 metri da casa
  • la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.

Il testo integrale ordinanza 4 aprile è qui

Il testo integrale ordinanza 6 aprile è qui

I testi integrali sono scaricabili qui


DISPOSIZIONI DI CARATTERE NAZIONALE

DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DPCM 22 MARZO 2020 e DPCM 1 APRILE 2020

Contengono disposizioni di chiusura delle attività produttive e commerciali valide sino al 13 aprile 2020

Scarica il testo integrale del DPCM 22 MARZO qui

Scarica il testo integrale del DPCM 1 APRILE qui

Allegato 1 del dpcm 22 marzo (modificato il 25 marzo) con elenco codici ATECO attività aperte